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Sentenza

Sentenza n. 715/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura – UTG di Bari prot. uscita n. 0058909 del 24/04/2025 di rigetto della richiesta avanzata dal giornalista Giacomo Zandonini di accedere e visitare il Centro governativo di prima accoglienza (ex CARA) di Bari – Palese in quanto giornalista per la testata De Correspondent (Paesi Bassi) accompagnato da un fotografo incaricato dalla stessa testata; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluso il parere reso dal Ministero dell’interno.

Giustizia amministrativa202500949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Prefettura di Bari all'accesso e alla visita del Centro governativo di prima accoglienza di Bari-Palese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (giornalista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, giornalista con esperienza documentata in materia di migrazioni, politiche di confine e tutela degli stranieri, aveva chiesto di accedere al centro di accoglienza di Bari-Palese, anche con un fotografo, per raccogliere materiale destinato a un articolo per una testata straniera. La Prefettura, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell'Interno, comunicava che non si riteneva opportuno consentire, allo stato, l'accesso al centro. Il ricorrente deduceva, da un lato, la violazione della disciplina nazionale ed europea sull'accesso dei giornalisti e dei foto-cineoperatori ai centri di accoglienza e trattenimento, nonché degli artt. 21 Cost., 10 CEDU e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo di essere un soggetto legittimato all'accesso previa identificazione e richiesta con congruo anticipo. Dall'altro lato denunciava il difetto assoluto di motivazione, in quanto il diniego si limitava a richiamare l'inopportunità dell'accesso allo stato, senza indicare ragioni concrete, limiti temporali, modalità alternative o esigenze specifiche di sicurezza e organizzazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota prefettizia. Il Collegio ha riconosciuto che la libertà di stampa e il diritto di cronaca, tutelati dall'art. 21 Cost., dall'art. 10 CEDU e dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comprendono l'attività di indagine giornalistica e l'accesso alle informazioni su questioni di rilevanza generale, comprese le condizioni di vita nei centri di accoglienza. L'accesso ai centri non è tuttavia libero e incondizionato: deve essere regolato per tutelare le persone ospitate, l'organizzazione della struttura e la sicurezza, anche mediante autorizzazione, concordando tempi e modalità della visita. Nel caso concreto, la formula secondo cui non era opportuno consentire l'accesso allo stato non costituiva una motivazione sufficiente, poiché non indicava le ragioni dell'impedimento né la sua durata e non consentiva di individuare tempi e modalità per l'eventuale visita. Il TAR ha quindi annullato il diniego, precisando che la Prefettura dovrà esaminare una nuova eventuale richiesta, ove il ricorrente sia ancora interessato, concordando tempi e modalità conformi alla disciplina vigente. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

    La libertà di stampa e il diritto di cronaca comprendono la possibilità di svolgere attività di indagine e di acquisire informazioni su questioni di interesse generale; le limitazioni dell'accesso devono essere adeguatamente motivate.

  • art. 10 CEDU

    la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera

    La tutela della libertà di espressione comprende il lavoro di indagine giornalistica; ostacoli all'accesso alle informazioni devono essere giustificati da ragioni adeguate e specifiche.

  • art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee

    La libertà di ricevere e comunicare informazioni costituisce parametro di valutazione delle limitazioni all'attività giornalistica.

  • art. 10, commi 3 e 4, d.lgs. 142/2015

    La disciplina dell'accoglienza riconosce l'accesso ai centri ai rappresentanti degli organi di stampa, giornalisti e foto-cineoperatori secondo modalità regolamentate e previa identificazione e richiesta con congruo anticipo.

  • art. 38 d.lgs. 25/2008

    Costituisce, unitamente alla disciplina regolamentare richiamata, la base normativa dell'accesso alle strutture di accoglienza e trattenimento.

  • art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 21/2015

    Prevede l'accesso ai centri di accoglienza da parte dei giornalisti e di altri soggetti, secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

  • art. 16, comma 4, direttiva 2008/115/CE

    I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea... Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

    L'accesso può essere sottoposto ad autorizzazione e regolazione, ma non può essere escluso mediante una formula generica e priva di motivazione concreta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento limitativo dell'accesso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione; il richiamo generico all'inopportunità dell'accesso non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'accesso dei giornalisti ai centri governativi di accoglienza non è libero e incondizionato, potendo essere regolato mediante autorizzazione e mediante la fissazione di tempi e modalità necessari a tutelare gli ospiti, la sicurezza e l'organizzazione della struttura.
  • Una decisione amministrativa che neghi o differisca l'accesso di un giornalista a un centro di accoglienza deve indicare ragioni concrete, specifiche e verificabili, nonché, ove possibile, la durata o le condizioni dell'impedimento; la formula generica secondo cui l'accesso non è opportuno allo stato è insufficiente.
  • La libertà di stampa e il diritto di cronaca, tutelati dall'art. 21 Cost., dall'art. 10 CEDU e dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comprendono l'attività di indagine giornalistica e l'acquisizione diretta di informazioni su questioni di rilevanza generale.
  • Quando l'accesso giornalistico a una struttura pubblica sia compatibile con esigenze di sicurezza e organizzazione mediante prescrizioni o modalità alternative, l'amministrazione deve valutare tali soluzioni e non può limitarsi a un diniego indeterminato e privo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccoglienza e centriMotivazione del provvedimento
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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