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Sentenza

Sentenza n. 453/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8596-P, avente ad oggetto: “Tarsia (CS). Relazione Verifica preventiva Interesse archeologico Tarsia 30 (CS)”; - della comunicazione del 16.1.2023 avente ad oggetto: “Tarsia (CS), Sine Srl Progetto Tarsia 30 - Comunicazione ai sensi del punto 13.3. DM dello Sviluppo economico del 10.9.2010, terreno foglio 10 p.lla 42.”; - della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto: “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 30”; - dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria ; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; - nonché per la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione della Soprintendenza di eseguire otto saggi archeologici, ciascuno di 6x6 metri, nell’ambito del progetto di impianto fotovoltaico denominato “TARSIA 30”, nonché gli atti connessi e la disposizione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria posta a fondamento della prescrizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, la comunicazione della Soprintendenza relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e la prescrizione di eseguire otto saggi archeologici in relazione all’impianto fotovoltaico progettato nel Comune di Tarsia. Sono stati inoltre impugnati una precedente comunicazione concernente il progetto, la comunicazione relativa all’istanza di annullamento in autotutela, l’art. 15, comma 4, lettere c) e d), dell’Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria, nonché gli ulteriori atti e pareri del procedimento di valutazione ambientale. La società ha formulato anche una domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza. Nel corso del giudizio, dopo interlocuzioni con la Soprintendenza sull’esecuzione dei saggi archeologici, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione della ricorrente manifestava in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione. La dichiarazione era contenuta nella memoria del 24 febbraio 2026; benché la memoria non fosse stata notificata alle altre parti, tale circostanza non ha impedito al Collegio di desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità delle prescrizioni archeologiche, degli atti impugnati o della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, lettera c), Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria

    A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.

    La disposizione prevede che, per gli impianti da fonti rinnovabili realizzati in zone non sottoposte a vincolo e mai indagate, le attività di indagine archeologica preliminare siano poste a carico degli interessati e concordate con la Soprintendenza, che mantiene la direzione scientifica; il TAR non ha tuttavia esaminato nel merito la legittimità della prescrizione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse, anche se contenuta in una memoria non notificata alle altre parti, è stata ritenuta idonea a giustificare la definizione del giudizio in rito.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il venir meno dell’interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quando la parte ricorrente manifesti in modo inequivoco di non avere più interesse alla pronuncia giudiziale.
  • La dichiarazione di rinuncia o di sopravvenuta carenza di interesse può essere valorizzata dal giudice anche se contenuta in una memoria non notificata alle altre parti, quando il suo contenuto dimostri in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàArcheologia e vincoli archeologiciImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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