Cassazione Penale, Ordinanza n. 03553/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva vizio di motivazione sulla determinazione della pena base e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Dal testo emerge però che, nel concordare il trattamento sanzionatorio con il Procuratore generale, l'imputato aveva contestualmente rinunciato a tutti i motivi diversi da quello concernente la pena base; perciò la doglianza sulla sospensione condizionale risultava proposta su un motivo rinunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla pena base, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la congruità del trattamento sanzionatorio, pur con uno scostamento dal minimo edittale. Quanto alla sospensione condizionale della pena, ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui, in caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati e le doglianze che investono il contenuto del concordato o la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio, richiamata solo per identificare il titolo di reato
art. 599-bis c.p.p.
il concordato in appello preclude in cassazione le censure relative ai motivi rinunciati e, più in generale, alle questioni già coperte dall'accordo tra le parti, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata
art. 129 c.p.p.
la verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando il ricorso investa motivi rinunciati nell'ambito del concordato in appello
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può utilmente investire motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato al momento dell'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che contestino il contenuto del concordato, la formazione del consenso della parte all'accordo o il contenuto difforme della decisione rispetto a quanto concordato, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
- La censura sulla determinazione della pena base è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dia conto, in modo non illogico, della congruità del trattamento sanzionatorio anche se superiore al minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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