Ordinanza n. 290/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a. del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 162 del 10/12/2025, con il quale è stato concesso a Villa Julie s.r.l. l'accreditamento istituzionale definitivo per l'attività di "Specialistica Ambulatoriale di Diagnostica per Immagini; b. della Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Avellino n. 483 del 10/04/2026, di attribuzione tetto di spesa 2026 provvisorio per la struttura privata accreditata VILLA JULIE S.R.L. - NSIS RAD594; c. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti<, nonché per la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti, accordi e/o convenzioni stipulati con la società controinteressata e per l’annullamento del diniego parziale implicito rispetto all’istanza di accesso presentata dalla società ricorrente in data 29/04/26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accreditamento istituzionale definitivo concesso a una struttura sanitaria privata, attribuzione del tetto di spesa provvisorio e diniego parziale implicito di accesso agli atti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale di accreditamento istituzionale definitivo rilasciato alla società controinteressata per attività di diagnostica per immagini, la delibera dell'ASL di Avellino relativa all'attribuzione del tetto di spesa provvisorio per il 2026, gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti, accordi o convenzioni e l'annullamento del diniego parziale implicito formatosi sull'istanza di accesso. La Regione, l'ASL e la controinteressata hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR sedente nel capoluogo regionale, sostenendo che gli atti producono effetti diretti circoscritti alla provincia di Avellino, rientrante nell'ambito della Sezione distaccata di Salerno. La ricorrente ha sostenuto, invece, che l'atto principale fosse il provvedimento regionale di accreditamento, con il conseguente radicamento della competenza presso il TAR di Napoli, e che l'atto relativo al budget fosse meramente esecutivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva e fondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha applicato il criterio dell'efficacia spaziale previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., derogatorio rispetto al criterio generale della sede dell'amministrazione. Gli atti impugnati producono effetti diretti circoscritti alla provincia di Avellino: l'accreditamento riguarda una struttura sanitaria con sede in Mirabella Eclano e anche la società ricorrente ha sede nella stessa provincia, ad Ariano Irpino. Il ricorso è stato quindi attribuito alla competenza della Sezione distaccata di Salerno del TAR Campania, senza decisione sul merito delle censure, sulla domanda di inefficacia dei contratti o sulla questione dell'accesso. La Segreteria è stata incaricata delle comunicazioni e degli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
Il criterio generale della sede dell'amministrazione può essere derogato dal criterio dell'efficacia spaziale quando gli atti producono effetti diretti circoscritti a uno specifico ambito territoriale.
art. 47, commi 1 e 2, c.p.a.
La questione di competenza territoriale, tempestivamente sollevata entro il termine previsto, consente la trasmissione o attribuzione del ricorso alla sede territorialmente competente.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale dei TAR, il criterio generale della sede dell'amministrazione è derogato dal criterio dell'efficacia spaziale quando il provvedimento produce effetti diretti circoscritti a uno specifico ambito territoriale.
- La localizzazione dell'attività autorizzata o accreditata e la circoscrizione territoriale nella quale il provvedimento esplica concretamente i propri effetti sono elementi idonei a radicare la competenza della sede distaccata del TAR, anche quando l'atto sia stato adottato da un'amministrazione regionale con sede nel capoluogo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →