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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Lucca in data 24.07.2025 e notificato il 28.10.2025, con il quale veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- detenuto per motivi di minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto o conseguente.

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Lucca che ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno detenuto per motivi di minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica le contestazioni rivolte all’istruttoria o alla motivazione del diniego. In sede cautelare è stato valorizzato l’interesse alla regolare permanenza sul territorio italiano, anche ai fini dello svolgimento di attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse del ricorrente alla regolare permanenza sul territorio italiano, anche sotto il profilo lavorativo. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. La controversia è stata rinviata alla trattazione di merito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il testo non contiene una decisione definitiva sulla legittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi, risulti prevalente l’interesse del ricorrente alla permanenza regolare sul territorio e alla possibilità di svolgere attività lavorativa.
  • L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’atto impugnato non definiscono il merito della controversia, che deve essere trattato nella successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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