Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34876/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra tre condanne: la sentenza n. 581/2016 del GIP del Tribunale di Lecce, relativa ai reati di cui agli artt. 74, comma 2, e 73 del D.P.R. 309/1990, commessi in provincia di Lecce dal 2012 al 9 marzo 2013; la sentenza n. 512/2020 del GIP del medesimo Tribunale, relativa ai reati di cui agli artt. 74, comma 2, e 73 del D.P.R. 309/1990, commessi in provincia di Lecce da agosto 2014 a giugno 2015; e la sentenza n. 4706/2015 del Tribunale di Lecce, relativa al reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, commesso a Taviano il 13 luglio 2015. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 c.p.: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo decisivo all’intervallo temporale tra i fatti, senza adeguatamente considerare che le condotte erano omogenee e realizzate avvalendosi del medesimo collaboratore. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le doglianze e rilevando che, in parte, miravano a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione, fondata sia sulla distanza temporale tra i fatti — circa un anno tra le prime due vicende associative e un ulteriore anno rispetto alla cessione di stupefacenti — sia sulla diversità delle modalità operative: in una vicenda il ricorrente si riforniva di stupefacenti, in un’altra li confezionava e cedeva, procurandosi anche schede SIM intestate, mentre il terzo episodio era estraneo a un contesto associativo. Tali elementi non consentivano di ricavare, oltre la mera omogeneità delle condotte, un’unica deliberazione criminosa originaria già presente al momento del primo reato; la sola propensione criminosa generale non è sufficiente a fondare la continuazione. Le censure sono state inoltre ritenute in parte dirette a sollecitare una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della astratta omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indice sintomatico di una generale propensione criminosa

    La continuazione richiede che l’unicità del disegno criminoso sia riconoscibile fin dalla commissione del primo reato. La mera omogeneità delle condotte o la loro riconducibilità a una generale propensione criminosa non dimostrano, da sole, l’esistenza di un’unica deliberazione originaria.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra più reati, l’unicità del disegno criminoso deve risultare come deliberazione originaria già esistente al momento della commissione del primo reato; non basta che i fatti siano astrattamente omogenei o esprimano una generale propensione criminosa.
  • La distanza temporale tra i reati e la diversità delle modalità operative possono essere valutate congiuntamente per escludere che le condotte siano espressione di un unico disegno criminoso, quando dagli atti non emergano elementi idonei a dimostrare l’originaria unitarietà della deliberazione.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita in sede di legittimità una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniSpaccio
RamiParte generaleProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.