Cassazione Penale, Sentenza n. 34007/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. presso la casa di reclusione di Parma, aveva presentato reclamo contro i limiti stabiliti dalla direzione carceraria per l’accesso alla sala pittura e l’utilizzo del materiale per dipingere. Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, con provvedimento del 19 marzo 2026, aveva respinto il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., ritenendo che si trattasse di aspetti organizzativi dell’attività trattamentale rimessi alla discrezionalità dell’Amministrazione e che le limitazioni non precludessero in concreto l’attività. Il detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando sia la mancata fissazione di un’udienza camerale sia ragioni di merito e chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il testo non specifica ulteriormente le censure di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ragioni autonome. In primo luogo, il ricorso era stato proposto personalmente dal detenuto dopo l’entrata in vigore, il 3 agosto 2017, della legge n. 103 del 2017, mentre l’art. 613, comma 1, c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. In secondo luogo, la contestazione riguardava modalità organizzative dell’attività detentiva e non la lesione di un diritto soggettivo: il reclamo era quindi qualificabile come generico ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., e non era necessaria la fissazione di un’udienza camerale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
Anzitutto, perché esso è stato proposto personalmente da Francesco Schiavone e sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione del condannato proposto dopo il 3 agosto 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l’inammissibilità.
art. 35 Ord. pen.
Nel caso in esame, il reclamo proposto dall'odierno ricorrente in considerazione del suo oggetto (riguardante la richiesta di potere utilizzare la sala pittura ed il relativo materiale oltre i limiti fissati dall'Amministrazione penitenziaria) deve intendersi come reclamo generico ex art. 35 Ord. pen. non vertendosi in materia di diritti soggettivi del detenuto, ragione per la quale non deve nemmeno essere fissata apposita udienza in camera di consiglio.
La contestazione dei limiti organizzativi all’uso della sala pittura e dei materiali, in assenza di incidenza su un diritto soggettivo, costituisce reclamo generico ex art. 35 Ord. pen.; per tale reclamo non è necessaria un’apposita udienza camerale.
art. 35-bis Ord. pen.
In sostanza, il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta escludendo la sussistenza di una violazione di diritti soggettivi ítrattandosi di regolamentazione dell'attività trattamentale che non svuota di contenuta' la stessa; trattandosi di aspetti organizzativi, essi rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione fino a che non precludono di fatto l'attività medesima, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Il reclamo ex art. 35-bis non è fondato quando riguarda aspetti organizzativi dell’attività trattamentale rimessi alla discrezionalità amministrativa, se le modalità stabilite non svuotano di contenuto né precludono di fatto l’attività.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione del condannato proposto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personalmente proposto è inammissibile.
- Le contestazioni relative alle modalità organizzative dell’attività detentiva, quando non incidono su un diritto soggettivo del detenuto e non precludono in concreto l’attività, rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria e sono trattabili come reclami generici ex art. 35 Ord. pen.
- Per il reclamo generico relativo a provvedimenti che incidono sulle modalità di esercizio delle attività detentive, ma non su diritti soggettivi, non è necessaria la fissazione di un’apposita udienza camerale.
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