Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'annullamento della fase di appello e della sentenza n. 2722/2024 e dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Palmi, sostenendo che il decreto di citazione in appello era stato notificato ad un difensore diverso da quello dell'imputata e che non era stata notificata alla stessa. In subordine aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che il giudice dell'esecuzione non può valutare nullità integrate nel processo di cognizione e che la richiesta di restituzione era tardiva in base alla diversa determinazione del termine prevista dall'art. 175 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha interpretato la disciplina riformata (d.lgs. n.150/2022) come avente introdotto per l'imputato giudicato in assenza la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, a condizione che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, e ha rilevato che il termine per la domanda di restituzione è di 30 giorni dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito l'istanza di restituzione (presentata tempestivamente) dopo aver verificato la validità/efficacia del titolo esecutivo. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per esaminare l'istanza di restituzione conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della richiesta di annullamento della fase di appello e del provvedimento esecutivo; non è stata invece accolta dalla Corte di appello l'istanza principale basata su tale rimedio.
art. 175 cod. proc. pen., comma 2‑bis (nuova formulazione)
presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato
La Corte ha ritenuto che, nelle ipotesi di imputato giudicato in assenza, il termine per chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione è di 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento; una richiesta entro tale termine è tempestiva e va esaminata dal giudice competente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 11, comma 1, lett. b), n. 1
Ha introdotto la nuova disciplina che prevede la restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza, soggetta a condizioni probatorie (mancanza di effettiva conoscenza e assenza di colpa).
art. 420‑bis cod. proc. pen., commi 2 e 3
Riferimento alle fattispecie di assenza (assenza non fondata su elementi di certezza e assenza per sottrazione volontaria) che delimitano l'ambito di applicazione della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
Le disposizioni degli articoli 157‑ter, comma 3, 581, commi 1‑ter e 1‑quater, e 585, comma 1‑bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.
Stabilisce la decorrenza applicativa delle modifiche normative (compresa la nuova disciplina dell'art. 175) a partire dall'entrata in vigore del d.lgs.; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina alle sentenze pronunciate dopo il termine di decorrenza (31/12/2022).
art. 99‑bis del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito)
Richiamato quale disposizione di raccordo che fissa l'efficacia temporale delle norme della riforma, individuando la decorrenza dal 31/12/2022.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione se prova di non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
- Il termine per proporre la domanda di restituzione, nella ipotesi di imputato giudicato in assenza, è di 30 giorni dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento; la corretta determinazione della data di 'effettiva conoscenza' è essenziale per la tempestività.
- Il giudice dell'esecuzione resta competente a valutare la validità o l'efficacia del titolo esecutivo e, se ne accerta l'esecutività, deve comunque esaminare autonomamente l'istanza di restituzione presentata ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
- Le nullità o le questioni meramente sostanziali relative al processo di cognizione devono normalmente essere dedotte con i mezzi ordinari di impugnazione; tuttavia, quando è contestata la validità del titolo esecutivo insieme alla richiesta di restituzione, il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare il titolo e valutare la restituzione se tempestiva.
- Se l'assenza è stata dichiarata erroneamente (diversa dalla fattispecie della restituzione per assenza legittima), può trovare applicazione lo strumento della rescissione del giudicato previsto dall'art. 420‑bis; quindi valutare bene la qualificazione dell'assenza prima di scegliere il rimedio.
- In caso di estradizione o consegna dall'estero valgono regole particolari per la decorrenza del termine (decorrenza dalla consegna), pertanto verificare sempre la fattispecie concreta prima del calcolo del termine.
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