Sentenza n. 437/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio, la ricorrente e il Ministero hanno comunicato che l’accredito della carta docente era stato effettuato per l’importo riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nel corso del giudizio, il Ministero ha adempiuto alla sentenza civile, accreditando alla ricorrente l’importo dovuto. Il Collegio ha tuttavia rilevato che l’adempimento era tardivo e che ciò confermava l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidandole in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni passate in giudicato e degli altri provvedimenti eseguibili da parte dell’amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta, come avvenuto per l’intervenuto adempimento della sentenza ottemperanda.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’amministrazione alla decisione passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché viene meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la soccombenza virtuale: se il comportamento processuale e l’intervenuto adempimento confermano la fondatezza della pretesa azionata, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione.
- La spontanea esecuzione intervenuta nel corso del giudizio può giustificare una liquidazione ridotta delle spese, senza però escluderne l’imputazione all’amministrazione che abbia adempiuto tardivamente.
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