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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08237/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro conservativo disposto su beni riferibili a Sgualdini e Zampieri, deducendo violazione dell'art. 316 c.p.p. e vizio di motivazione. In particolare hanno contestato l'omessa o apparente valutazione del periculum in mora relativa a Simone Zampieri (la motivazione si sarebbe limitata a richiamare il vincolo coniugale e rapporti economici con la Sgualdini) e hanno impugnato l'utilizzo, ai fini del giudizio sul periculum, della situazione patrimoniale della società SG Marine S.r.l.s. e della SG Locat S.n.c., nonostante la presunta autonomia patrimoniale delle società. Sul fronte della parte civile e del giudice di merito, è stato invece ritenuto che vi fossero elementi concreti (tra cui una cessione di credito simulata e posizioni debitorie verso l'Erario) idonei a giustificare il sequestro conservativo, almeno nei confronti di Sgualdini.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali sia ammesso solo per violazione di legge, includendo però anche vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico. Applicando i principi di diritto, la Corte ha dichiarato il ricorso di Sgualdini inammissibile: per lei il sequestro conservativo è stato ritenuto legittimo alla luce, tra l'altro, della simulazione della cessione del credito e dell'assenza di censure specifiche sulla sua posizione patrimoniale; Sgualdini è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto a Zampieri, la Corte ha invece annullato l'ordinanza nella parte che lo riguarda, rilevando una motivazione apparente e insufficiente sul punto decisivo del periculum in mora rispetto alla sua posizione personale; ha disposto il rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione affinché venga colmata la lacuna motivazionale e valutata in modo specifico l'esistenza o meno di beni disponibili o altre garanzie personali.

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    Regola l'adozione del sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato; richiede fumus boni iuris e periculum in mora, intesi come fondatezza della pretesa risarcitoria e mancanza o rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione sufficiente; la Corte ha ritenuto che un vuoto argomentativo sul periculum in mora integri violazione di questa norma quando impedisca di comprendere l'itinerario logico del giudice

  • art. 81, comma 2, 48 e 479 c.p.

    Norme penali riferite al delitto per cui sono imputati i ricorrenti; citate nell'atto di gravame come fondamento delle obbligazioni civili per le quali è stato disposto il sequestro

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 25932/2008, Sez. 3 n. 22727/2005, Sez. U n. 51660/2014, Sez. 5 n. 23603/2024)

    Principi richiamati dalla Corte: i limiti di ammissibilità del ricorso, la nozione di fumus e periculum per il sequestro conservativo e la valutazione del periculum in mora rispetto al singolo debitore scelto dal creditore

Massime di principio

  • Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. richiede fumus boni iuris e periculum in mora: periculum può consistere nell'attuale insufficienza delle garanzie o nel concreto rischio di loro dispersione; basta l'una delle due condizioni
  • Quando più soggetti sono debitori in solido, il periculum in mora va valutato rispetto al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro, non rispetto al patrimonio complessivo di tutti i condebitori
  • In sede di riesame e di cassazione sono ammesse censure per realmente vizio di legge; tuttavia gravi lacune motivazionali che rendono incomprensibile l'itinerario logico del giudice possono costituire motivo di annullamento
  • La Corte di legittimità richiede motivazioni puntuali e specifiche in relazione alla posizione patrimoniale di ciascun destinatario del sequestro: valutazioni generiche o richiamo a rapporti societari non dimostrati non sono sufficienti per giustificare il provvedimento
  • La simulazione di atti dispositivi (es. cessione di crediti fittizia) e l'esistenza di condotte idonee a disperdere le garanzie possono legittimare il sequestro conservativo se adeguatamente accertate e motivate

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