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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5461/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cantone ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze definitive del Tribunale di Taranto (29/01/2016 e 03/10/2022) per reati di ricettazione e falso commessi nel 2014 con modalità operative analoghe: uso di false generalità, apertura di conti correnti intestati a terzi e monetizzazione di titoli di credito provenienti da indennizzi assicurativi. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta ritenendo rilevante il fatto che alcuni titoli contestati nella seconda sentenza siano stati emessi dopo la commissione dei fatti oggetto della prima sentenza. Cantone ha impugnato tale decisione per vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 666, 671 c.p.p. e art. 81 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo insufficiente e non convincente la motivazione del giudice dell'esecuzione. Ha osservato che il Tribunale di Taranto ha trascurato la medesimezza delle modalità operative, la contestualità spazio-temporale, l'identità delle norme violate e il fatto che la prima sentenza aveva già riconosciuto una continuazione interna tra più fatti analoghi. La Corte ha affermato che la diversa epoca di emissione di un titolo non esclude di per sé l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, posto che l'ideazione di una serie di reati può precedere l'effettiva realizzazione di singole condotte. Poiché il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato l'esistenza di specifiche e significative circostanze idonee a escludere la riconducibilità degli ulteriori fatti al disegno criminoso delineato in sede di cognizione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la controversia al Tribunale di Taranto in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati; la Corte interpreta che per riconoscere o escludere la continuazione occorre valutare la medesimezza del disegno criminoso a monte delle condotte, tenendo conto di modalità operative, contestualità e identità delle norme violate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in connessione con le esigenze procedurali relative all'esecuzione e all'accertamento degli effetti delle sentenze definitive; nel caso la Corte rileva che la motivazione del giudice dell'esecuzione non è conforme ai criteri procedurali e sostanziali richiesti

  • art. 81 cod. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla valutazione del disegno criminoso e del concorso di reati; la Corte si è focalizzata sul criterio della riconducibilità delle singole violazioni a un'ideazione complessiva, come elemento decisivo per il riconoscimento della continuazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 37041/2019 e Sez. 1, n. 54106/2017)

    Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017

    Richiamati per il principio secondo cui l'esclusione del vincolo della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione è possibile solo previa dimostrazione di specifiche e significative circostanze che rendano gli ulteriori fatti non riconducibili al disegno criminoso delineato nella cognizione

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione va valutata sulla base dell'identità del disegno criminoso a monte delle condotte: rilevano modus operandi, contestualità spazio-temporale e identità delle norme violate
  • La diversa epoca di commissione o di emissione di un documento non esclude di per sé la continuazione se le singole azioni risultano riconducibili a un'ideazione complessiva antecedente
  • Se una sentenza precedente ha già riconosciuto la continuazione interna tra più condotte analoghe, ciò rafforza la riconducibilità di ulteriori fatti simili al medesimo disegno criminoso
  • Il giudice dell'esecuzione può escludere la continuazione solo se fornisce motivazione specifica e significativa che dimostri l'autonomia dei fatti successivi rispetto al disegno criminoso originario
  • In caso di carenza motivazionale del provvedimento che nega la continuazione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, indicando i criteri che il giudice dovrà applicare
  • Nelle valutazioni pratiche, conviene documentare e mettere in rilievo analogie operative, temporalità contestuale e identità normativa per sostenere una richiesta di riconoscimento della continuazione

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