Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 641 c.p. (emissione di assegni senza provvista), contestando: 1) la qualificazione penalistica della condotta sostenendo che si trattava di un mero inadempimento civilistico dovuto a carenza di liquidità e che la modalità di pagamento con assegni postdatati era stata concordata; contesta inoltre rilievi relativi alla difformità delle firme; 2) l'eccessività della pena e la scelta della reclusione anziché della multa, rispetto al modesto danno e alla mancanza di precedenti; 3) la quantificazione del danno morale ritenuta arbitraria; inoltre, con memoria difensiva solleva per la prima volta la possibilità di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando le modifiche normative successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione di merito. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la qualificazione come mero inadempimento civilistico, avendo motivato con elementi fattuali la sussistenza dello stato di insolvenza e del proposito di non adempiere: mancanza ab origine di patrimonio idoneo a garantire l'obbligazione, omessa contribuzione ai dipendenti, rapida cessazione dell'attività, emissione di tre assegni non pagati (due non accettati per difformità di firma e uno insoluto per mancanza di fondi), denuncia di smarrimento del blocchetto assegni e irreperibilità dell'imputato nei confronti dei fornitori. Ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni difensive che non elidono la spiegazione logica del giudice di merito. Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha giudicato motivata la scelta della pena detentiva, valutando l'entità non modesta del fatto e la discrezionalità del giudice di merito. Ha ritenuto corretta anche la liquidazione equitativa del danno morale. Ha inoltre respinto l'eccezione ex art. 131-bis c.p.: le novità normative non avvantaggiano il ricorrente perché il danno non è esiguo e la condotta successiva (offerta di pagamento parziale e dilazionata, senza garanzie) è insufficiente a qualificare la tenuità. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende; rigetto della richiesta di rifusione delle spese di grado avanzata dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
Norma che disciplina il reato relativo all'emissione di assegni senza provvista; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base della prova dei fatti (insolvenza e proposito di non adempiere).
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte ha valutato che, anche alla luce delle modifiche del D.Lgs. n.150/2022, la minore offesa e la condotta successiva (offerta parziale e dilazionata senza garanzie) non giustificano l'assimilazione alla causa di non punibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la condanna alla somma a favore della Cassa per le ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso; applicata per motivi di inammissibilità.
D.Lgs. n.150/2022
Modifica normativa dell'art. 131-bis che attribuisce rilievo anche alla condotta successiva al reato; la Corte ha però ritenuto che, nei fatti, la condotta successiva non sia stata tale da consentire l'applicazione della causa di non punibilità.
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 e D.L. n.198/2022 art. 8
Richiamati in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; norme procedurali che regolano modalità di trattazione.
Massime di principio
- La distinzione tra inadempimento civilistico e condotta penalmente rilevante dipende dagli elementi probatori sull'insolvenza 'ab origine' e dall'esistenza del proposito di non adempiere: mancanza di patrimonio, omissioni contributive, rapida cessazione dell'attività, emissione di titoli privi di copertura e comportamenti volti a eludere il protesto (es. denuncia di smarrimento) sono indicativi di rilevanza penale.
- La semplice carenza temporanea di liquidità o l'accordo per dilazioni non escludono automaticamente il delitto se sussistono elementi concreti che mostrano l'intento di non pagare o l'assenza di garanzie reali per l'adempimento.
- I titoli bancari (assegni) non coperti e la difformità apparente delle firme, se inseriti in un quadro fattuale coerente con volontà di non adempiere, assumono rilievo probatorio significativo; dichiarazioni o abitudini di firma non bastano a elidere la motivazione del giudice se non sono corroborate da altri elementi.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede non solo la limitatezza del danno, ma anche una valutazione favorevole della condotta successiva: offerte parziali o dilazionate senza garanzie possono essere insufficienti a ottenere la non punibilità.
- La quantificazione dei danni morali avviene, per sua natura, in via equitativa; bastano l'indicazione dei fatti considerati e un percorso logico motivato del giudice, senza necessità di calcoli analitici complessi.
- La scelta tra pena detentiva e sanzione pecuniaria rientra nella discrezionalità del giudice del merito e può essere giustificata dall'entità e dal disvalore della condotta anche quando il danno non sia enorme.
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