Cassazione Penale, Sentenza n. 35723/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 23/11/2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, lo ha riconosciuto responsabile del reato di omicidio stradale per un incidente mortale del 16/09/2016. Propone due motivi: (1) mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., sostenendo che l'evento è stato con-causato da cause esterne (condizioni stradali e pioggia) e richiamando la giurisprudenza (Sez.4, n.24910/2021, Gottimer) che ammette l'attenuante quando esistono cause esterne concorrenti; (2) illegittimità della sanzione accessoria della sospensione della patente per sei mesi, in violazione dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per mancanza di adeguata motivazione e di ancoraggio alle concrete circostanze del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: entrambi i motivi non erano stati devoluti in sede di appello (né nell'atto di appello né nei 'motivi nuovi'), e pertanto rientrano nel divieto previsto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.; inoltre la sentenza di primo grado conteneva un'affermazione espressa (pagina 4) che l'incidente non era riconducibile ad eventi esterni, affermazione non censurata in appello. Non ravvisandosi neppure assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000. È stata applicata la procedura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n.84/2016.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
La disposizione prevede una circostanza attenuante speciale (comma 7) quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole; la Corte ricorda che per avvalersene è necessario che la causa esterna concorrente sia stata dedotta e devoluta nel giudizio, circostanza non verificata nel ricorso.
art. 62, n. 6, cod. pen.
Norma richiamata nella motivazione di merito come circostanza attenuante generica riconosciuta; la Corte d'appello ha riconosciuto tale attenuante nel rideterminare la pena.
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada invocata dal ricorrente in ordine alla sospensione della patente; la censura riguardava la presunta carenza di motivazione della sanzione accessoria, ma la questione non è stata devoluta in appello e quindi è inammissibile.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per i motivi non previamente devoluti in grado di appello; la Corte l'ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso perché i due motivi non erano stati tempestivamente dedotti.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e quindi ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n.84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata: la Corte ha ritenuto ricorrere i presupposti per utilizzare motivazione sintetica, essendo principi già consolidati.
Giurisprudenza: Cass. Sez.4, n.24910 del 27/05/2021 (Gottimer)
Giurisprudenza citata dal ricorrente che afferma che l'attenuante speciale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., ricorre quando è accertata una qualsiasi causa esterna concorrente (anche non umana) diversa da caso fortuito o forza maggiore; la Corte di cassazione non ha però esaminato nel merito tale profilo per inammissibilità procedurale.
Massime di principio
- Questioni nuove o specifiche doglianze devono essere tempestivamente devolute in sede di appello (atto di appello o motivi nuovi); se non lo sono, sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Una specifica affermazione di fatto contenuta nella sentenza di primo grado, non censurata in appello, rimane vincolante e impedisce di sollevare la stessa questione in cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., è necessario che nel processo emerga e sia valutata l'incidenza di cause esterne concorrenti: va allegata e discussa già in sede di merito e in appello.
- Le censure relative a sanzioni amministrative o accessorie (es. sospensione della patente) devono essere ancorate a motivazioni precise e devono essere sollevate tempestivamente in sede di appello per poter essere valutate in cassazione.
- La mancata ammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente a spese e sanzioni pecuniarie, salvo che ricorra l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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