L.R. FVG 29/2005
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Friuli Venezia Giulia commercio al dettaglio e all’ingrosso, commercio su aree pubbliche, stampa, somministrazione di alimenti e bevande, orari, vendite straordinarie, sanzioni e strumenti di programmazione/sostegno. Introduce anche modifiche alla legge regionale sul turismo. È una disciplina in larga parte sostituita da norme successive, con molte disposizioni transitorie riferite al 2005-2006.
Disciplina organica del commercio e della somministrazione in Friuli Venezia Giulia e modifiche alla disciplina del turismo
Disciplina organica del commercio e della somministrazione in Friuli Venezia Giulia
La legge detta la disciplina organica regionale delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel Friuli Venezia Giulia, fissandone principi, requisiti, autorizzazioni, pianificazione urbanistico-commerciale, sanzioni e strumenti di sostegno. Interviene inoltre sulla legge regionale sul turismo, riorganizzando l’assetto dell’organizzazione turistica regionale.
Principi, finalità e definizioni generali
La Regione afferma come principi guida la libertà d’impresa, la concorrenza, la tutela dei consumatori, la modernizzazione della rete distributiva, il pluralismo tra tipologie distributive, la salvaguardia delle aree montane e rurali, la valorizzazione delle produzioni locali e dei locali storici. La legge dichiara espressamente di essere la legge regionale organica della materia, modificabile solo in modo esplicito.
La disciplina si fonda su una serie ampia di definizioni, tra cui quelle di commercio all’ingrosso e al dettaglio, generi alimentari e non alimentari, generi non alimentari a basso impatto, generi speciali, forme speciali di vendita, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, centri e complessi commerciali, outlet, mercati agroalimentari all’ingrosso, superficie di vendita e di superficie coperta. Sono inoltre definite attività stagionali e temporanee, denuncia di inizio attività, silenzio-assenso e gestione di reparto.
Ambito di applicazione, settori merceologici ed esclusioni
Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei settori alimentare, non alimentare, stampa quotidiana e periodica, non alimentari a basso impatto e generi speciali. Nei comuni montani o in aree a svantaggio socio-economico è possibile, con regolamento, consentire attività congiunte in un’unica sede per più settori merceologici, insieme ad altri servizi e a somministrazione e intrattenimento.
La legge non si applica a una serie di attività o soggetti speciali, tra cui farmacie, rivendite di generi di monopolio, associazioni di produttori ortofrutticoli, imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti, impianti di carburanti per le vendite connesse, artigiani e industriali per la vendita di beni propri, pescatori e cacciatori per i prodotti derivanti dalla loro attività, artisti e autori per le proprie opere, curatori fallimentari, espositori di mostre e fiere, enti pubblici e soggetti non profit per vendite istituzionali, strutture ricettive per la vendita agli alloggiati, parrucchieri ed estetisti per prodotti connessi, teatri, musei e soggetti analoghi per vendite collegate alle rispettive attività.
Requisiti soggettivi per commercio e somministrazione
L’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Per la somministrazione di alimenti e bevande resta inoltre richiesto il richiamo al REC e alla disciplina della legge statale sui pubblici esercizi, mentre la verifica dei requisiti del commercio all’ingrosso è attribuita alle Camere di commercio.
I requisiti morali impediscono l’esercizio, tra l’altro, a falliti non riabilitati, a condannati per determinati delitti non colposi o contro il patrimonio e la fede pubblica, a soggetti con plurime condanne per frodi alimentari, nonché a destinatari di misure di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il divieto permane per cinque anni dalla estinzione della pena, salvo sospensione condizionale nei casi ammessi.
I requisiti professionali sono differenziati:
- per i prodotti non alimentari, bastano corsi professionali, esperienza biennale nel settore, oppure titolo di studio idoneo;
- per i prodotti alimentari e per la somministrazione, occorrono corsi con esame, oppure esperienza biennale nel settore alimentare o della somministrazione, oppure titolo di studio, incluso diploma alberghiero o equivalenti.
I requisiti devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante e, se del caso, dal preposto. Se l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o legale rappresentante, il preposto deve essere nominato.
Commercio in sede fissa: vicinato, medie e grandi strutture
Gli esercizi di vicinato, entro 250 mq di superficie di vendita, sono soggetti a denuncia di inizio attività al Comune per apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione. Nelle aree montane e svantaggiate gli esercizi di vicinato non possono essere trasferiti per concentrazione in grandi strutture.
Le medie strutture fino a 400 mq sono soggette a denuncia di inizio attività; quelle oltre 400 mq richiedono autorizzazione comunale con silenzio-assenso, subordinata al titolo edilizio e al rispetto di programmazione e criteri urbanistico-commerciali regionali e comunali. Il trasferimento delle medie strutture può avvenire solo nel territorio comunale; l’ampliamento è limitato al 50% della superficie originaria e comunque entro la soglia massima di 1.500 mq.
Le grandi strutture, comprese quelle inserite in centri commerciali, complessi commerciali e outlet, sono soggette ad autorizzazione comunale in conformità al piano comunale di settore del commercio. L’autorizzazione commerciale richiede un idoneo titolo edilizio e l’attivazione dell’esercizio è subordinata anche a norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e antincendio.
Pianificazione commerciale e localizzazione degli insediamenti
La pianificazione regionale per la grande distribuzione avviene tramite il Piano per la grande distribuzione, che individua i comuni nei quali sono consentiti insediamenti superiori a 15.000 mq di superficie coperta complessiva, determina superfici massime, quote di mercato minime e massime, modalità di utilizzo delle superfici incrementali e aree strategiche di confine.
I comuni che intendono collocare grandi strutture devono approvare un Piano di settore del commercio conforme al Piano regionale. La formazione del piano può avvenire anche in forma associata; fuori dai comuni montani, è richiesta una base demografica complessiva di almeno 30.000 abitanti. La Regione può formulare riserve vincolanti entro 90 giorni se il piano contrasta con norme vigenti o previsioni infrastrutturali regionali.
Nella localizzazione delle grandi strutture sono privilegiate le aree ad alta accessibilità e forte integrazione con altri poli attrattivi. Sono richiesti criteri di salvaguardia della viabilità primaria e secondaria e di congruenza ambientale con valori storici, paesaggistici e naturalistici. Non è ammissibile la localizzazione lungo assi non già interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, salvo soluzioni tecniche idonee a rimuovere congestioni; le opere viarie di raccordo devono essere completate prima dell’apertura.
Per le strutture oltre 15.000 mq è necessaria la preventiva approvazione del piano di settore comunale. L’attuazione urbanistica avviene tramite piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata, soggetto a parere vincolante regionale entro 75 giorni.
Regole urbanistiche e standard per parcheggi
Gli esercizi di vicinato possono essere localizzati in ogni zona urbanisticamente compatibile. Le medie strutture seguono regole diverse a seconda che si trovino o meno in aree con destinazione commerciale propria. Le grandi strutture possono essere insediate solo nelle zone previste dal piano comunale di settore e nel rispetto dei criteri di localizzazione.
Gli standard urbanistici per i parcheggi sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali. È ammesso reperire parcheggi anche a distanza prevista dagli strumenti o dalla normativa e tramite convenzioni con parcheggi pubblici o privati. Per le grandi strutture i parcheggi vanno progettati in modo unitario per l’intera area, con verde, alberature e percorsi pedonali/ciclabili. Nei centri storici le medie strutture di nuova apertura possono avere una riduzione del 50% degli standard di parcheggio; per i generi non alimentari a basso impatto la riduzione può arrivare al 70%.
Outlets e mercati agroalimentari all’ingrosso
Gli outlet sono ricondotti a insediamenti di grande distribuzione realizzati con progetto unitario. La legge prevede, entro il 31 dicembre 2009, la possibilità di autorizzare outlet per generi non alimentari a basso impatto fino a un massimo regionale di 30.000 mq di superficie coperta complessiva, in aree commerciali strategiche o presso caselli autostradali individuati dal Piano regionale. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Giunta regionale con procedura selettiva e non possono essere convertite in attività di grande distribuzione o in outlet per altri generi.
I mercati agroalimentari all’ingrosso sono servizi di interesse pubblico, gestiti da comuni, altri enti territoriali o società per azioni/consortili. Devono avere posizione baricentrica, adiacenza a servizi connessi e aree per produzioni locali. Un regolamento regionale disciplina requisiti, adeguamenti, assegnazione spazi, regolamento del mercato e borse merci.
Forme speciali di vendita e commercio equo e solidale
Sono regolati spacci interni, distribuzione automatica, vendite per corrispondenza o tramite sistemi di comunicazione, vendita a domicilio e vendita a soggetti diversi dal consumatore finale.
Il commercio equo e solidale è definito come vendita di beni alimentari e non alimentari provenienti da Paesi in via di sviluppo, svolta solo da soggetti non lucrativi o enti non commerciali. È prevista la possibilità di conferire la denominazione “Bottega del Mondo” agli esercizi che destinano almeno l’80% del fatturato a prodotti del circuito equo e solidale, con silenzio-assenso sulla domanda se non interviene diniego entro 60 giorni.
Orari, chiusure e deroghe nel commercio al dettaglio
Gli orari di apertura e chiusura sono determinati dagli operatori entro una fascia compresa, di regola, tra le 5 e le 23, per un massimo di 13 ore giornaliere. I comuni possono modificare la fascia oraria per esigenze di pubblico interesse e autorizzare nei centri storici aperture continuative di 24 ore. Gli esercenti devono esporre gli orari effettivi.
Ogni operatore può effettuare fino a due giorni di chiusura settimanale. Sono imposte chiusure nelle principali festività nazionali. Nei singoli ambiti territoriali la Conferenza dei Comuni può deliberare chiusure obbligatorie domenicali e festive per gli esercizi di generi non alimentari, garantendo almeno otto domeniche di apertura annue oltre a quelle di dicembre. Le deliberazioni sono vincolanti per i comuni dell’ambito, salvo località turistiche.
Nei comuni turistici gli esercenti sono liberi negli orari, in deroga al regime ordinario; i sindaci possono estendere localmente le deliberazioni della Conferenza anche ai territori turistici.
Vendite di liquidazione, saldo, promozionali e sottocosto
La legge disciplina dettagliatamente le vendite straordinarie.
Le vendite di liquidazione sono consentite per cessazione, cessione azienda, trasferimento, trasformazione o rinnovo dei locali/attrezzature. Devono essere comunicate al Comune almeno 15 giorni prima; va poi trasmesso l’elenco delle merci almeno 5 giorni prima. Sono previsti obblighi di documentazione, divieto di introdurre nuove merci della stessa specie, divieto di pubblico incanto, indicazione chiara dei prezzi e degli sconti. In caso di cessazione, il Comune revoca il titolo o dispone la chiusura e vieta la riapertura dello stesso settore nei medesimi locali per 12 mesi. Gli eventi presupposto della liquidazione devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite; per trasformazione/rinnovo locali o attrezzature il periodo massimo è di 13 settimane annue.
Le vendite di fine stagione (“saldi”) sono consentite in due periodi annuali stabiliti dalla Regione. Le vendite promozionali sono limitate a sei settimane l’anno, almeno in due periodi, e sono vietate nei 40 giorni precedenti i saldi. Devono essere comunicate al Comune con almeno 5 giorni di anticipo.
Le vendite sottocosto rinviano al regolamento statale e la Regione promuove codici di autoregolamentazione.
Sospensione, cessazione e subingresso
La sospensione dell’attività al dettaglio per più di 30 giorni va comunicata 10 giorni prima e non può superare 12 mesi, salvo proroghe per forza maggiore fino a 6 mesi. La cessazione va comunicata entro 30 giorni.
Il trasferimento in gestione o proprietà degli esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione è soggetto a denuncia di inizio attività. Il subentrante deve possedere i requisiti; la denuncia va presentata entro termini stringenti, a pena di decadenza o sanzioni. È consentita la continuità provvisoria in caso di subentro per morte. Nei casi di gestione in affitto, il titolare al ritorno dell’azienda deve presentare la denuncia nei termini previsti.
Commercio sulle aree pubbliche: autorizzazioni, mercati, fiere e itinerante
Il commercio su aree pubbliche comprende vendita e somministrazione su aree pubbliche o private nella disponibilità del Comune, su posteggi, nei mercati e nelle fiere. Si applica anche a industriali, artigiani e venditori di opere d’arte e antiquariato; sono escluse la vendita a domicilio e, per gli agricoltori, la vendita dei propri prodotti nel rispetto della disciplina agricola.
L’attività è soggetta ad autorizzazione amministrativa per posteggio fisso, valido anche per itinerante nel territorio regionale, oppure per sola attività itinerante. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente in base al posteggio o alla residenza/sede; le autorizzazioni rilasciate in altre regioni valgono anche in Friuli Venezia Giulia. È prevista possibilità di autorizzazioni stagionali e temporanee per fiere e riunioni straordinarie. Per i cittadini/impese UE abilitate nel Paese d’origine è sufficiente l’esibizione del titolo originario.
L’attività deve rispettare regolamenti comunali, limiti di tutela di aree storiche o ambientali e vincoli per ordine pubblico, viabilità e igiene. Sono vietate limitazioni tese a proteggere la posizione di operatori in sede stabile. Il commercio su aree marittime richiede nulla osta dell’autorità competente; su aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza permesso.
Nei mercati la concessione del posteggio ha durata massima decennale, è rinnovabile e non cedibile se non con l’azienda. Sono previsti criteri di priorità, obbligo di utilizzare il posteggio al massimo per un solo posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, decadenza per mancato uso oltre quattro mesi annui o per violazioni, e revoca per pubblico interesse con diritto a un posteggio sostitutivo. I comuni devono tenere aggiornata la planimetria dei posteggi.
Le fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione e hanno regole proprie di assegnazione, graduatoria, presentazione delle domande e validità quinquennale della concessione. I mercati e le fiere hanno orari stabiliti dai comuni/sindaci, con possibili deroghe e con disciplina specifica per mercati festivi storici.
Commercio della stampa quotidiana e periodica
La vendita di giornali e riviste può avvenire in punti esclusivi o non esclusivi, su aree pubbliche, in sedi fisse o in forma itinerante. I punti esclusivi sono definiti dai piani comunali di localizzazione; quelli non esclusivi sono esercizi che vendono stampa insieme ad altre merci.
Sono previste esenzioni dall’autorizzazione per una serie di casi, tra cui sedi di partiti, enti e associazioni, vendita di pubblicazioni proprie da parte di editori, strutture ricettive e punti vendita interni a strutture pubbliche o private aperte al pubblico. È imposto il principio di parità di trattamento tra testate, salvo le pubblicazioni pornografiche.
I comuni devono adottare piani di localizzazione dei punti esclusivi, con criteri legati a popolazione, struttura territoriale, assetto urbanistico e situazione del mercato. Sono stabilite distanze minime tra rivendite e criteri per i punti non esclusivi. Per le vendite su aree pubbliche il Comune può rilasciare autorizzazioni nel limite massimo del 5% rispetto alle autorizzazioni rilasciabili per i punti esclusivi.
Somministrazione di alimenti e bevande: regime generale
La somministrazione al pubblico è definita come vendita per il consumo nei locali o nelle superfici aperte annesse, anche con distributori automatici. Sono previste esclusioni per attività in strutture ricettive limitatamente agli alloggiati, per agriturismo e per soggetti istituzionali o non profit nelle rispettive sedi.
Gli esercizi si distinguono in due tipologie: quelli di somministrazione e quelli di intrattenimento e svago con somministrazione prevalente. Gli esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo limiti specifici.
L’apertura e il trasferimento di sede richiedono autorizzazione comunale; l’ampliamento è soggetto a comunicazione. Alcune forme di somministrazione sono invece soggette a denuncia di inizio attività: attività in esercizi di intrattenimento prevalente, in aree di servizio, in mense e spacci aziendali, nel domicilio del consumatore, attività temporanee, attività di enti e associazioni nei limiti istituzionali, all’interno di musei, teatri, cinema e sale convegni, o nei circoli privati aderenti a enti riconosciuti.
È vietata la somministrazione di bevande oltre il 21% vol. in specifici contesti, con possibilità del Sindaco di estendere il divieto anche alle bevande sotto tale soglia. Gli esercizi possono vendere per asporto gli alimenti e le bevande somministrati. I comuni fissano criteri per nuove autorizzazioni, trasferimenti e somministrazione stagionale, con revisione biennale, nel rispetto dei limiti percentuali massimi per fascia di comune. Per gli esercizi ubicati in centri commerciali, complessi commerciali, outlet o edifici pubblici di pregio storico-artistico è prevista una disciplina speciale, con autorizzazione comunale fuori quota e decadenza in caso di perdita del legame fisico/funzionale con la struttura.
Somministrazione: autorizzazioni, subingresso, distributori automatici e orari
La domanda di autorizzazione va presentata al Comune competente. Devono essere attestati i requisiti morali e professionali del titolare, del delegato e dei preposti, e la disponibilità dei locali; l’autorizzazione è rilasciata previa verifica di conformità edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, antincendio e di pubblica sicurezza. Ha durata indeterminata ma è riferita ai locali indicati.
Il subingresso in gestione o proprietà è soggetto a denuncia di inizio attività. Il termine è di 180 giorni dall’acquisizione del titolo o dal trasferimento, con un termine annuale per regolarizzazione se il subentrante non è ancora in possesso dei requisiti, e con facoltà di continuare provvisoriamente in caso di successione mortis causa.
I distributori automatici sono soggetti a denuncia di inizio attività, salvo l’installazione in esercizi già autorizzati o nelle immediate vicinanze, o in locali non aperti al pubblico, per cui bastano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici.
Gli orari sono liberamente determinati dai titolari entro la fascia 5.00-3.00 del giorno successivo, con minimo di 7 ore giornaliere; per gli esercizi di intrattenimento prevalente la fascia è 8.00-4.00. I comuni possono derogare per pubblico interesse. È obbligatoria l’esposizione degli orari e l’eventuale permanenza della clientela dopo la chiusura è limitata a un’ora.
Sanzioni nel commercio e nella somministrazione
La legge disciplina un sistema sanzionatorio articolato per commercio in sede fissa, aree pubbliche, stampa e somministrazione, con applicazione delle sanzioni amministrative regionali e aggravio in caso di recidiva.
Nel commercio in sede fissa sono sanzionate violazioni di requisiti, autorizzazioni, forme speciali di vendita, commercio equo e solidale, orari, pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie e sospensioni/cessazioni. Sono previste anche misure accessorie quali chiusura dell’esercizio, revoca del titolo, interdizione all’apertura di nuovi esercizi e sospensione dell’attività.
Nel commercio su aree pubbliche sono puniti l’esercizio senza titolo o fuori territorio, l’inosservanza di permessi e le altre violazioni del titolo, con confisca delle attrezzature e della merce nei casi più gravi. Sono previste revoche della concessione e del titolo per mancato avvio, assenza dei requisiti, violazioni igienico-sanitarie reiterate, mancato utilizzo del posteggio e sospensioni per recidiva.
Per la stampa quotidiana e periodica sono previste sanzioni per l’esercizio senza autorizzazione e per le altre violazioni del titolo, con chiusura dell’esercizio e sospensione in caso di recidiva.
Per la somministrazione sono sanzionate l’attività senza titolo, la violazione degli orari e della pubblicità dei prezzi e le altre violazioni del titolo. Sono previste revoche per mancato avvio, sospensioni prolungate, perdita dei requisiti, difetto di sorvegliabilità o conformità dei locali, mancata disponibilità degli stessi e inosservanza dei provvedimenti di sospensione, oltre a sanzioni più elevate in caso di recidiva e recidiva reiterata.
Osservatorio regionale del commercio e Centri di assistenza tecnica
È istituito l’Osservatorio regionale del commercio, con funzioni di monitoraggio della rete distributiva, del mercato del lavoro, dei consumi e dei prezzi, oltre che di espressione di pareri sui piani e sugli strumenti di programmazione. I comuni devono trasmettere dati sulla rete distributiva e sui provvedimenti di autorizzazione, pena il divieto per i comuni inadempienti di rilasciare nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture finché non adempiono.
I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria del commercio, turismo e servizi, con specifici requisiti di rappresentatività. Svolgono assistenza tecnica, formazione, aggiornamento, supporto a innovazione, finanza, sicurezza, qualità, rapporti con la PA e altre attività a favore delle imprese del terziario. La Regione li autorizza e può avvalersene per istruttorie, sportello unico e formazione.
Valorizzazione delle aree urbane, locali storici e servizi di prossimità
I comuni devono predisporre progetti di valorizzazione delle aree urbane per rivitalizzare la rete commerciale, con possibili interventi su urbanizzazione, arredo urbano, abbattimento barriere, riuso di edifici dismessi, infrastrutture non permanenti, trasporti gratuiti, marketing urbano, promozione dei servizi di prossimità, sostegno ai CAT e valorizzazione dei locali storici.
La Regione e i comuni individuano gli esercizi pubblici e commerciali con almeno 60 anni di vita che abbiano valore storico, artistico o ambientale. È previsto un censimento, con schede e metodologia regionale, revisioni annuali, progettazione degli interventi di tutela e restauro, approvazione comunale o della Soprintendenza, contributi comunali fino al 50% e regionali fino al 30%, nei limiti de minimis.
I locali storici beneficiari sono vincolati per 10 anni al mantenimento della destinazione d’uso e dei caratteri salienti tutelati. È inoltre previsto un marchio “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”.
Per i servizi di prossimità i comuni possono adottare regolamenti urbanistici e fiscali per favorire attività di vicinato e polifunzionali, soprattutto nei piccoli comuni montani fino a 1.000 abitanti.
Misure di sostegno economico e finanziamenti agevolati
La legge prevede varie forme di sostegno a favore di micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio: finanziamenti agevolati a medio-lungo termine e a medio termine, un Fondo speciale di rotazione, prestiti partecipativi tramite consorzi fidi, contributi in conto capitale per commercio elettronico, qualità, sicurezza, beni strumentali e ammodernamento, nonché misure per mercati agroalimentari all’ingrosso e ulteriori agevolazioni fiscali e tributarie.
Sono previsti specifici regimi finanziari affidati al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e al Fondo speciale di rotazione, con comitati di gestione, convenzioni, regole di istruttoria e controlli. I contributi per il commercio elettronico e per gli investimenti di innovazione sono assegnati tramite i CAT, con rendicontazione periodica e controlli a campione.
Modifiche alla disciplina del turismo regionale
La legge modifica in modo profondo la legge regionale sul turismo, sostituendo l’impianto dell’organizzazione turistica con quello del “sistema turistico regionale”. Viene istituita l’Agenzia per lo sviluppo del turismo “Turismo Friuli Venezia Giulia” (TurismoFVG), ente funzionale della Regione con autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, con sede a Villa Manin di Passariano.
Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di programmazione strategica, marketing turistico, accoglienza e informazione, sviluppo territoriale e promozione dell’offerta. Sono disciplinati organi, direttore generale, comitato strategico di indirizzo, comitati strategici d’ambito, collegio dei revisori, patrimonio, vigilanza regionale e assetto del personale.
La legge riforma anche la disciplina delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze, introducendo la certificazione di qualità, nuovi obblighi di comunicazione, regole sul censimento e sull’aggiornamento, e alcune modifiche sanzionatorie.
Regime transitorio, decorrenza ed abrogazioni
Molte disposizioni della legge hanno efficacia dal 1 gennaio 2006, mentre alcune norme di riorganizzazione istituzionale e abrogazioni producono effetti dalla data di entrata in vigore della legge. Sono previsti numerosi regimi transitori per piani commerciali, autorizzazioni già rilasciate, procedure in corso, conversione di superfici nei centri commerciali, continuità di fondi e gestione del comparto turistico.
La legge abroga espressamente una vasta serie di leggi regionali e di singole disposizioni precedenti, sostituendo integralmente la precedente disciplina organica del commercio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche, della stampa quotidiana e periodica e dei pubblici esercizi. Sono inoltre previste proroghe temporanee per alcune concessioni del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.
Effettività temporale e rilevanza pratica
Pur essendo una legge organica ancora ricca di disciplina sostanziale, il testo contiene numerose disposizioni transitorie strettamente legate al 2005-2006, oltre a termini già spirati per outlet, piani, censimenti e riordino turistico. In questa parte, la normativa ha oggi rilevanza soprattutto come base storica o per verificare il consolidamento successivo della disciplina regionale, mentre molte previsioni operative risultano superate o comunque non più attuali nella pratica applicativa.
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