L.R. FVG 33/2005
Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 33/2005 introduce una deroga temporanea alla disciplina elettorale regionale: la Giunta può far coincidere elezioni comunali e provinciali con le politiche, in una domenica tra 1 marzo-14 aprile o 16-30 giugno, sentita la Commissione consiliare. In caso di voto primaverile, alcuni termini sono anticipati. La legge è immediatamente vigente dal 28 dicembre 2005.
Elezioni comunali e provinciali in contemporanea con le politiche
Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in materia di elezioni comunali e provinciali per consentire, in specifiche finestre temporali, lo svolgimento contestuale con le elezioni politiche. La disciplina ha carattere derogatorio rispetto alla normativa regionale previgente e mira a contenere i costi pubblici e a ridurre i disagi organizzativi, in particolare per l’anno scolastico.
Ambito di applicazione e finalità
La norma riguarda esclusivamente la Regione Friuli Venezia Giulia e incide sulla disciplina delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province regionali. La finalità dichiarata è duplice:
- risparmio di risorse pubbliche;
- evitamento di disagi al regolare svolgimento dell’anno scolastico.
Facoltà della Giunta regionale di disporre il voto contestuale
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare che le elezioni comunali e provinciali si svolgano contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il voto contestuale è ammesso in una domenica compresa:
- tra l’1 marzo e il 14 aprile;
- oppure tra il 16 giugno e il 30 giugno.
Questa previsione opera in deroga alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge regionale 10/1999.
Parere della Commissione consiliare
Il parere della Commissione consiliare competente deve essere espresso entro 48 ore dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta può procedere anche in assenza del parere, che si intende non ostativo per effetto del silenzio.
Anticipazione di termini in caso di elezioni primaverili
Se le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra l’1 marzo e il 14 aprile, il termine previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10/1999 è anticipato al 10 gennaio.
Regole applicabili al contemporaneo svolgimento con le politiche
Quando le elezioni comunali e provinciali si tengono insieme alle elezioni politiche, trova applicazione l’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 28 dicembre 2005.
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