L.R. FVG 26/2005
Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia definisce finalità, strumenti di programmazione e organismi per promuovere innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo di competenze. Prevede interventi e contributi per industria, artigianato, commercio, turismo, servizi, welfare, agricoltura, foresta-legno, trasporti, università e distretti dell’innovazione. Contiene norme finanziarie e transitorie, tra cui un finanziamento straordinario per InnovAction nel 2005 e il regime universitario provvisorio fino al 31 dicembre 2006.
Disciplina regionale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico
Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico
La legge del Friuli Venezia Giulia definisce la cornice generale delle politiche regionali in materia di innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e valorizzazione delle competenze. La disciplina è territoriale e opera esclusivamente nel Friuli Venezia Giulia, con una forte integrazione tra programmazione, organismi consultivi e interventi settoriali.
Finalità e principi generali
La Regione promuove una politica volta a migliorare la qualità dello sviluppo sociale ed economico e a qualificare il territorio come area ad alto livello di innovazione. L’azione pubblica mira a diffondere ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze e competenze a favore di imprese, centri di ricerca, welfare e pubblica amministrazione. I principi guida sono:
- concertazione con le parti sociali;
- collaborazione con università, istituzioni, enti e centri di ricerca;
- sussidiarietà e approccio sistemico, con uso sinergico delle risorse;
- collaborazione internazionale.
Definizioni rilevanti
La legge fornisce definizioni utili per l’applicazione degli interventi regionali. In particolare distingue tra innovazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata o industriale, trasferimento tecnologico e attività di sviluppo precompetitivo. L’innovazione è intesa come mutamento concreto e misurabile con miglioramento significativo, escludendo la mera invenzione o l’imitazione marginale. Per gli aiuti di Stato, le definizioni comunitarie eventualmente rilevanti sono recepite con atti regolamentari specifici.
Programmazione regionale e governance
La Giunta regionale approva un Programma regionale triennale, aggiornato annualmente, che definisce obiettivi, modalità attuative, priorità, requisiti e criteri di valutazione dell’efficacia. Il Programma riguarda, tra l’altro, sviluppo dell’innovazione, ricerca applicata, cooperazione tra soggetti della ricerca e delle imprese, trasferimento di conoscenze e valorizzazione delle risorse umane. L’approvazione del Programma avviene previa concertazione con le parti sociali, parere della Conferenza permanente per l’innovazione e parere della competente Commissione consiliare.
Organi consultivi e di valutazione
La legge istituisce due organismi principali presso la Presidenza della Regione:
- Conferenza permanente per l’innovazione: è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione del sistema regionale della ricerca all’elaborazione del Programma. Vi partecipano rappresentanti della Regione, delle università, della SISSA, degli enti pubblici di ricerca, dei parchi scientifici e tecnologici, di Friulia, INSIEL, Sviluppo Italia FVG, delle strutture regionali competenti, di un organismo privato di ricerca e di esperti designati dalla Giunta.
- Comitato di valutazione: composto da cinque esperti indipendenti, valuta periodicamente attuazione, risultati ed efficacia del Programma, formula proposte di modifica e contribuisce alla misurazione della competitività regionale.
Sono inoltre previsti:
- il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo tecnico della Direzione centrale attività produttive per ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, con funzioni di parere sugli interventi di sostegno ai diversi comparti;
- il coordinamento amministrativo e tecnico affidato alle strutture della Presidenza o della Direzione centrale competente.
Interventi per industria e piccole e medie imprese
La legge interviene in modo organico sul settore industriale, rinviando in parte alla normativa previgente e modificando le leggi regionali n. 47/1978 e n. 12/2002. Per le imprese industriali sono previsti contributi in conto capitale, entro i limiti massimi comunitari, per:
- ricerca applicata o industriale;
- sviluppo precompetitivo;
- creazione o sviluppo di laboratori e centri di ricerca ad alto impiego qualificato;
- studi di fattibilità e progetti da presentare a Stato o UE.
Per le PMI industriali si prevedono contributi per:
- commesse di ricerca applicata o industriale;
- sviluppo precompetitivo;
- processi di brevettazione;
- acquisizione di marchi, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate. Le attività di ricerca finanziabili devono essere svolte presso università, centri di ricerca, laboratori o istituti qualificati riconosciuti dalla Regione o iscritti negli albi ministeriali richiamati dalla legge.
Regime per l’artigianato
Per le imprese artigiane la legge rinvia alla disciplina dell’articolo 53-bis della legge regionale n. 12/2002, sostituita dalla legge stessa. I contributi coprono:
- progetti di ricerca applicata o industriale funzionali all’attività artigiana;
- sviluppo precompetitivo;
- brevettazione e acquisizione di diritti di utilizzo, licenze e know-how;
- studi di fattibilità e progetti da presentare a Stato o UE su temi di elevato impatto sistemico. Sono inoltre previsti contributi a favore di centri di ricerca, università, centri per l’innovazione e società di servizi per la predisposizione di studi e progetti dedicati all’artigianato. Le modalità attuative sono affidate a regolamenti regionali; è prevista l’acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, e può essere disposta un’anticipazione fino all’80% previa garanzia fideiussoria.
Interventi nei settori commercio, turismo e servizi
Per il commercio, il turismo e i servizi alle imprese e alle persone, la Regione può concedere contributi in conto capitale per:
- ricerca applicata o industriale;
- sviluppo precompetitivo;
- acquisizione di brevetti, marchi, licenze e know-how;
- studi di fattibilità e progetti da presentare a Stato o UE su temi di elevato impatto sistemico. Possono essere beneficiari, per le attività di studio e progettazione, anche centri di ricerca, centri per l’innovazione, CAT, società di servizi e società tra professionisti con finalità innovative o di trasferimento tecnologico. Le attività possono essere svolte anche da università e laboratori qualificati riconosciuti o inseriti negli albi ministeriali.
Interventi nei settori agricolo, ittico e foresta-legno
La legge prevede interventi specifici per:
- imprese della filiera foresta-legno, enti locali proprietari di foreste e Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;
- imprese agricole, agroindustriali, pesca e acquacoltura, ERSA, università e centri di ricerca. Gli obiettivi comprendono:
- sostenibilità delle forme di utilizzazione e gestione;
- tecnologie innovative compatibili con l’ambiente;
- uso energetico di prodotti e sottoprodotti;
- fonti rinnovabili e cattura/isolatione della CO2;
- miglioramento dei processi produttivi e della qualità. Per il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura è promossa la realizzazione e lo sviluppo presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Udine, con apertura ad enti pubblici di ricerca e sviluppo rurale, organizzazioni agricole e soggetti privati.
Trasporti, logistica e infrastrutture immateriali
Nel settore dei trasporti e della logistica la Regione può concedere contributi a imprese e Comuni per studi, progetti e programmi di innovazione riguardanti:
- intermodalità, trasporto combinato e servizi di trasporto;
- contratti di ricerca con soggetti qualificati;
- forme consortili e aggregazioni per la gestione di impianti e servizi logistici;
- razionalizzazione del traffico commerciale urbano e smistamento delle merci. Gli incentivi non possono superare il 50% della spesa ammissibile. Gli interventi devono comprendere la previsione, progettazione o realizzazione di reti di infrastrutture immateriali a banda larga. Per gli interventi che integrano aiuti di Stato, i regolamenti sono trasmessi alla Commissione europea per la verifica di compatibilità.
Enti di ricerca, parchi scientifici e rete regionale dell’innovazione
La Regione promuove l’attività di enti e centri di ricerca e trasferimento tecnologico costituiti o gestiti da enti pubblici o soggetti a prevalente partecipazione pubblica. Sono finanziabili:
- progetti di rilevante impatto sistemico nei parchi scientifici e tecnologici;
- laboratori misti di ricerca tra parchi, università, enti pubblici di ricerca e imprese;
- programmi per la promozione, il supporto e l’avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.
La legge istituisce inoltre la rete regionale dell’innovazione, finalizzata a favorire la collaborazione tra ricerca e produzione e il trasferimento di conoscenze. La Regione stipula accordi quadro con università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca e centri per l’innovazione a prevalente partecipazione pubblica. L’accesso alla rete è subordinato ai requisiti previsti da regolamento.
Innovazione nel welfare e nella pubblica amministrazione
La Regione può promuovere o finanziare, su richiesta delle strutture interessate, progetti di innovazione e ricerca nei settori della salute e della protezione sociale, anche con integrazione rispetto a iniziative di ricerca già esistenti. I progetti possono riguardare:
- processi e modalità di erogazione dei servizi;
- assistenza farmaceutica;
- integrazione tra ricerca di base, clinica e assistenza;
- introduzione di tecnologie innovative di interesse generale;
- trasferimento di conoscenze e competenze nel sistema sanitario e sociale. La valutazione ai fini del finanziamento è affidata al Comitato su proposta della Direzione centrale salute e protezione sociale.
Ricerca di elevato impatto sistemico e diffusione dei risultati
La Regione finanzia progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, il welfare e la pubblica amministrazione, nonché iniziative di diffusione dei risultati. Possono accedere ai contributi:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- consorzi, società consortili, associazioni e fondazioni che svolgono attività di ricerca e presentano determinati requisiti di partecipazione o controllo pubblico. I progetti devono essere conformi alle priorità del Programma. La diffusione dei risultati può avvenire anche tramite banche dati della rete regionale dell’innovazione.
Politiche per le risorse umane e l’università
La legge sostiene formazione, alta qualificazione e occupazione delle risorse umane nei settori produttivo, welfare e pubblica amministrazione mediante:
- finanziamento di progetti di formazione specifici;
- sostegno al sistema universitario regionale;
- contributi alle imprese per assunzioni o contratti di alta formazione con soggetti qualificati;
- contributi per l’inserimento di ricercatori che collaborano già con università o enti pubblici di ricerca;
- programmi di mobilità o distacco temporaneo tra università, enti di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni;
- azioni in favore delle donne ricercatrici.
Per il sistema universitario è previsto un Programma annuale di interventi approvato entro il 30 giugno, sentito il Comitato regionale per il coordinamento universitario. Il Fondo regionale per il sistema universitario finanzia spese di funzionamento, attività didattica, progetti, insediamenti universitari e potenziamento del trasferimento tecnologico. Una quota annuale non superiore al 40% del Fondo è riservata al funzionamento ordinario di Università di Trieste, Università di Udine e SISSA. Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile con bilanci consuntivo e preventivo.
Nuove realtà imprenditoriali, incubatori e crescita dimensionale
La Regione può concorrere fino al 50% della spesa ammissibile per attività svolte dai gestori di incubatori d’impresa, compresi gli enti gestori delle zone industriali, a favore di PMI che realizzano progetti di ricerca o sviluppo industriale o programmi di crescita dimensionale collegati all’innovazione. Sono finanziabili attività di:
- consulenza per il piano industriale e i documenti finanziari;
- valutazione tecnico-scientifica dei contenuti innovativi;
- assistenza tecnica nella promozione, realizzazione degli investimenti e avvio dell’iniziativa.
Tutela dei brevetti e promozione dell’innovazione
La legge prevede interventi per la tutela legale dei brevetti dei prodotti delle PMI regionali e sostiene le Camere di commercio per:
- attività informative sulle modalità di conseguimento e tutela dei brevetti, anche internazionali;
- compartecipazione alle spese di assistenza legale in procedimenti stragiudiziali e giudiziali. Sono inoltre previsti programmi e iniziative di diffusione dell’innovazione, promozione della cultura innovativa, presentazione sul mercato delle attività di ricerca, diffusione delle informazioni sui risultati del sistema regionale e attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.
Distretti dell’innovazione
La Regione individua uno o più distretti dell’innovazione e delle alte tecnologie come ambiti di sviluppo del sistema regionale dell’innovazione. Il distretto è un’aggregazione di soggetti con forte capacità di ricerca, innovazione, produzione ad alto contenuto tecnologico, relazioni interindustriali e capacità di attrarre e incubare imprese innovative. Le modalità di costituzione, i criteri e gli indici quantitativi sono demandati a regolamento; i distretti sono poi individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Attività di coordinamento dei centri di ricerca
Per attuare gli obiettivi già perseguiti tramite l’Accordo del 27 gennaio 2004 sui centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia, la Regione sostiene l’attività di coordinamento mediante finanziamenti al soggetto coordinatore.
Profili finanziari e bilancio
La legge istituisce nel bilancio regionale un fondo specifico per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. La Giunta regionale ne ripartisce annualmente le quote per comparti di intervento e i relativi soggetti attuatori; l’Assessore competente dispone i prelevamenti dal fondo. Sono inoltre stanziate coperture per:
- compensi e rimborsi spese della Conferenza e del Comitato di valutazione;
- l’albo dei consulenti per le domande di contributo;
- il Fondo per l’innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
- il finanziamento straordinario della fiera InnovAction.
Norma transitoria sull’università
In deroga alla nuova disciplina, gli interventi per il sistema universitario regionale continuano a essere regolati dalle norme previgenti fino al 31 dicembre 2006. La Giunta regionale deve dettare le direttive per il passaggio al nuovo sistema, al fine di evitare interruzioni amministrative.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga alcune disposizioni pregresse, in particolare l’articolo 43 della legge regionale n. 2/1992 e successive modifiche richiamate. In più punti stabilisce che i riferimenti normativi al vecchio Comitato tecnico consultivo per la politica industriale si intendono riferiti al nuovo Comitato istituito dalla legge.
Disposizioni di dettaglio su InnovAction
Per il 2005 è autorizzato un finanziamento straordinario fino a 390.000 euro alla Camera di commercio di Udine per l’allestimento e lo svolgimento di “InnovAction”, evento programmato per il 9-11 febbraio 2006. La domanda di contributo doveva essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Si tratta di una previsione puntuale e temporalmente esaurita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 nov 2005L.R. FVG 27/2005
- Legge · 30 nov 2005L.R. FVG 28/2005
- Legge · 5 dic 2005L.R. FVG 29/2005
- Legge · 13 dic 2005L.R. FVG 30/2005
- Legge · 16 dic 2005L.R. FVG 31/2005
- Legge · 23 dic 2005L.R. FVG 32/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →