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Legge

L.R. FVG 28/2005

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia).

Normativa regionaleL.R. FVG 28/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 28/2005 modifica la precedente disciplina del noleggio di autobus con conducente eliminando l’obbligo di presentare una garanzia finanziaria di importo prefissato e incrementato per veicolo. È entrata in vigore il 1° dicembre 2005.

Soppressione dell’obbligo di garanzia finanziaria per il noleggio autobus con conducente

Modifica della disciplina sul noleggio di autobus con conducente

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 30 novembre 2005, n. 28 interviene sulla disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, limitandosi a modificare un singolo aspetto della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22. Il provvedimento elimina un onere finanziario previsto per l’accesso o l’esercizio dell’attività.

Contenuto della modifica

La norma sopprime dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2005 il passaggio che subordinava la disciplina alla presentazione di un’idonea garanzia finanziaria, rilasciata secondo la normativa vigente.

In particolare, viene eliminato:

  • l’obbligo di una garanzia finanziaria pari a 50.000 euro;
  • l’aumento dell’importo di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire al servizio.

Di conseguenza, nel testo risultante non opera più quel requisito economico specifico per l’attività di noleggio autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Ambito territoriale e soggettivo

La legge ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e riguarda gli operatori dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente disciplinata dalla legge regionale n. 22/2005.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 30 novembre 2005, l’entrata in vigore è fissata al 1° dicembre 2005.

Rilevanza pratica attuale

Si tratta di una norma di modifica puntuale, priva di una propria disciplina autonoma e già assorbita nel testo consolidato della legge regionale n. 22/2005. Per questo, considerata isolatamente, ha natura sostanzialmente storica e non è normalmente utilizzabile come fonte applicativa autonoma.

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