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Legge

L.R. FVG 31/2005

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

Normativa regionaleL.R. FVG 31/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia affida ai Comuni competenti il rilascio delle concessioni per l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, in attesa del trasferimento dei beni statali. Prevede che la Regione disciplini con regolamento modalità, criteri, canoni e sanzioni, tutela Natura 2000 e fa salve con priorità le domande presentate entro il 31 dicembre 2002.

Concessioni per l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado

Concessioni per l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado

La legge disciplina, per il territorio del Friuli Venezia Giulia e in particolare per la laguna di Marano-Grado, il rilascio delle concessioni per l’allevamento di molluschi bivalvi. L’intervento è pensato come disciplina transitoria e organizzativa, in attesa della consegna allo Stato dei beni demaniali interessati e nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria applicabile.

Funzioni amministrative e soggetti competenti

Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni demaniali lagunari, le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni sono attribuite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti. Le concessioni riguardano pescatori e allevatori singoli o associati, nonché imprese ittiche.

Criteri per la disciplina regolamentare regionale

La Regione è tenuta a disciplinare con regolamento le modalità di rilascio delle concessioni. La disciplina deve assicurare una gestione delle risorse alieutiche compatibile con:

  • la conservazione e tutela dell’ecosistema lagunare;
  • le altre tipologie di pesca presenti nella laguna;
  • la direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali e seminaturali e il DPR 357/1997;
  • la direttiva 91/492/CEE sulle norme sanitarie per la produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Il regolamento deve inoltre rispettare alcuni criteri di fondo:

  • armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, per orientare lo sviluppo delle attività lagunari e comporre le conflittualità tra usi concorrenti;
  • rispetto degli usi civici di pesca;
  • onerosità delle concessioni;
  • parità di condizioni tra i soggetti aventi diritto a richiederle.

Domande pregresse con priorità

Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio. Tale previsione incide sul trattamento delle istanze già pendenti o presentate in precedenza.

Canoni concessori e ripartizione delle entrate

L’importo dei canoni per le concessioni è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, secondo i criteri dell’articolo 57 della legge regionale 16/2002.

Le entrate da canoni sono ripartite così:

  • 50% trattenuto dal Comune territorialmente competente;
  • 50% riversato alla Regione.

Se competono più Comuni, la quota del 50% spettante ai Comuni è ripartita in proporzione alle superfici interessate.

Sanzioni e vigilanza

La violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro. L’irrogazione delle sanzioni spetta all’Amministrazione comunale territorialmente competente.

La vigilanza e l’accertamento delle violazioni sono svolti:

  • dall’Amministrazione concedente;
  • dal Corpo forestale regionale;
  • dai Corpi di vigilanza provinciale;
  • dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Regime transitorio e tutela Natura 2000

In attesa dell’approvazione del regolamento regionale, e per quanto da esso non disciplinato, nelle aree incluse nella Rete ecologica europea Natura 2000 continuano ad applicarsi gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del DPR 357/1997. Tali prescrizioni sono sanzionate ai sensi della disciplina sanzionatoria della legge.

Abrogazioni

Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell’articolo 20 della legge regionale 12/2003, collegata alla legge finanziaria 2003.

Disposizioni finanziarie

La legge istituisce specifiche previsioni di bilancio per l’accertamento e la riscossione dei canoni relativi alle concessioni per l’allevamento di molluschi bivalvi. La disciplina finanziaria è riferita ai bilanci 2005-2007 e 2005, quindi ha carattere strettamente connesso a quella fase di programmazione finanziaria.

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