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Legge

L.R. FVG 32/2005

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Normativa regionaleL.R. FVG 32/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sull’articolo 4 della l.r. Friuli Venezia Giulia 15/2005, disciplinando la chiusura di alcune discariche urbane di I categoria e l’adeguamento di altre discariche già autorizzate. Prevede inoltre la possibilità di limitati ampliamenti volumetrici e impone, entro 3 mesi, l’installazione di piezometri e il monitoraggio delle falde. In vigore dal 12 gennaio 2006.

Modifiche alla disciplina regionale sulle discariche per rifiuti urbani

Modifiche alla disciplina delle discariche per rifiuti urbani

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 2005, n. 32 interviene sull’articolo 4 della legge regionale 15/2005, introducendo regole specifiche per la chiusura e l’adeguamento di alcune discariche per rifiuti urbani già autorizzate e in esercizio. La disciplina ha effetti nel solo territorio regionale e si colloca nel quadro dell’assestamento di bilancio 2005-2007.

Chiusura delle discariche di I categoria già esaurite

Le discariche per rifiuti urbani autorizzate e in attività, classificate come di I categoria ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, che abbiano completato il conferimento dei rifiuti entro il 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere alla chiusura dell’impianto. La chiusura deve avvenire nel rispetto del progetto già formalmente approvato dall’ente competente.

Adeguamento delle altre discariche e requisiti tecnici

Per le altre discariche per rifiuti urbani già autorizzate e in attività, i piani di adeguamento devono conformarsi alle previsioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Tuttavia, quando il fondo e i fianchi dell’impianto risultino già ricoperti di rifiuti, anche per effetto dell’articolo 17 del medesimo decreto, tali piani possono prescindere dalla barriera geologica di fondo e di lato prevista dal decreto legislativo 36/2003.

Ampliamento della volumetria autorizzabile

Le discariche interessate dal regime di adeguamento possono essere autorizzate ad ampliamenti di volumetria fino a un massimo del 10% di quanto previsto nelle autorizzazioni già in possesso di ciascun impianto. Si tratta di una facoltà limitata, collegata agli impianti già autorizzati e in esercizio.

Monitoraggio delle falde e piezometri

Entro tre mesi dall’approvazione della legge, i gestori degli impianti devono predisporre almeno tre piezometri per ciascun impianto. La localizzazione, il dimensionamento e gli altri aspetti tecnici devono essere definiti in coordinamento con l’ARPA. Una volta completata la rete di piezometri, l’ARPA avvia un piano di monitoraggio delle falde.

Decorrenza ed efficacia

La legge è entrata in vigore il 12 gennaio 2006. Le prescrizioni operative sui piezometri decorrono, per i gestori, dal termine di tre mesi dall’approvazione della legge.

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