L.R. FVG 30/2005
Norme in materia di piano territoriale regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, la formazione del nuovo Piano territoriale regionale (PTR), anche con valenza paesaggistica, ripartendo competenze tra Regione e Comuni. Regola inoltre la localizzazione di infrastrutture strategiche, la sospensione temporanea dell’edificabilità e la costituzione di STUR. Le norme sul Comune si applicano dalla legge di riordino del titolo IV della l.r. 52/1991; gli indirizzi transitori sulle aree vincolate erano da definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Piano territoriale regionale e localizzazione di infrastrutture strategiche
Piano territoriale regionale e infrastrutture strategiche
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30/2005 disciplina la pianificazione territoriale regionale attraverso il nuovo Piano territoriale regionale (PTR), attribuendo alla Regione le funzioni strategiche e ai Comuni la pianificazione territoriale nel quadro dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e coerenza con il PTR. Regola inoltre strumenti speciali per la localizzazione di infrastrutture strategiche e prevede una disciplina transitoria in attesa del riordino organico della materia.
Finalità e riparto delle competenze
La Regione esercita la pianificazione territoriale tramite il PTR, che definisce le scelte strategiche e i contenuti della pianificazione regionale, includendo la valenza paesaggistica. La legge precisa che la disciplina opera nelle more del riordino organico della normativa regionale in materia urbanistica e territoriale, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
La funzione di pianificazione della tutela e dell’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è riservata alla Regione. Il Comune esercita invece la funzione di pianificazione territoriale nel rispetto delle attribuzioni regionali esclusive e in coerenza con il PTR; può svolgerla anche a livello sovracomunale, con forme di cooperazione istituzionale, quando gli obiettivi non siano adeguatamente raggiungibili a livello comunale.
Nei territori tutelati dalla normativa sulla minoranza linguistica slovena, la pianificazione deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettività locale. Il piano regolatore generale comunale è inoltre soggetto alla disciplina sulla valutazione ambientale strategica e alle metodologie di Agenda 21.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, per “risorse essenziali di interesse regionale” si intendono, tra l’altro:
- aria, acqua, suolo ed ecosistemi;
- paesaggio;
- edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici;
- sistemi degli insediamenti.
Il PTR è definito come l’insieme degli elaborati conoscitivi, programmatici, normativi e cartografici attraverso cui la Regione svolge la propria pianificazione territoriale.
Contenuti e finalità del PTR
Il PTR persegue finalità strategiche tra loro pari ordinate, tra cui:
- conservazione e valorizzazione del territorio regionale, anche tramite relazioni a rete tra profili naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e storici;
- sviluppo economico sostenibile e competitività del sistema regionale;
- pari opportunità di sviluppo per tutti i territori;
- coesione sociale e integrazione con i territori contermini;
- miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente;
- contenimento del consumo di suolo e di energia e sviluppo delle fonti alternative;
- sicurezza rispetto ai rischi connessi all’uso del territorio.
Il PTR è composto da:
- un documento di analisi dello stato del territorio regionale e delle relazioni con gli ambiti circostanti;
- un documento che definisce obiettivi generali e di settore, programmi e metodi di pianificazione;
- supporti grafici idonei a rappresentare l’assetto territoriale e a garantire la cogenza del piano;
- norme di attuazione integrate con i supporti grafici, con prescrizioni vincolanti per tutta l’attività di pianificazione.
Il piano esprime anche la valenza paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e contiene prescrizioni per la tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico previste dalle direttive comunitarie e dalla normativa statale e regionale.
Formazione, adozione e approvazione del PTR
La formazione del PTR deve avvenire in conformità alla direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale dei piani e programmi, e secondo le metodologie di Agenda 21.
Il procedimento prevede:
- predisposizione del progetto da parte della Giunta regionale;
- acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;
- elaborazione del progetto definitivo da parte della Giunta anche alla luce delle osservazioni raccolte;
- parere della competente Commissione consiliare entro 30 giorni dalla richiesta;
- adozione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta;
- pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale e deposito per la libera consultazione.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del PTR adottato possono presentare osservazioni gli enti e organismi pubblici, le associazioni di categoria, i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi riconosciuti in ambito regionale e i soggetti direttamente incisi dalle previsioni del piano.
Dopo l’esame delle osservazioni, il PTR è approvato, sempre con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta, e il relativo avviso di approvazione è pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione regionale.
Localizzazione di infrastrutture strategiche e sospensione dell’edificabilità
La legge introduce un meccanismo per preservare o agevolare la realizzazione di infrastrutture strategiche. La Giunta regionale può sospendere per un massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o autorizzazione edilizia incompatibili con progetti dichiarati di interesse regionale.
La dichiarazione di interesse regionale è deliberata dalla Giunta d’intesa con i Comuni interessati, dopo le procedure di Agenda 21, e viene pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale. La deliberazione include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi nello strumento urbanistico comunale e prevale sulle destinazioni d’uso del piano regolatore generale.
L’approvazione del progetto definitivo delle opere vale come accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.
Società di Trasformazione Urbana Regionale (STUR)
La Regione può promuovere e costituire, previo accordo con i Comuni, Società di Trasformazione Urbana Regionale per attuare progetti di particolare rilievo. Possono partecipare alla STUR gli enti locali, le società controllate da enti pubblici e gli enti pubblici economici, in relazione alle rispettive competenze istituzionali; l’adesione del Comune è condizione perché la società operi nel relativo territorio.
La STUR cura l’acquisizione degli immobili, la trasformazione e la commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire in via consensuale o mediante esproprio. La partecipazione di soci privati richiede procedura a evidenza pubblica; i proprietari delle aree interessate diventano soci se conferiscono i beni.
La società è costituita in forma di società per azioni. Alla valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del codice civile; i soci hanno diritto di prelazione in caso di cessione di partecipazioni. Regione ed enti locali indicano la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione. In via residuale si applica l’articolo 120 del testo unico degli enti locali, se compatibile. La disciplina si estende anche alla società prevista dalla legge finanziaria regionale 2004. Le risorse finanziarie necessarie alla costituzione della STUR sono individuate dalla legge regionale.
Regime transitorio
Le disposizioni sulle attribuzioni del Comune non sono immediatamente operative: diventano efficaci dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del titolo IV della l.r. 52/1991.
Nelle more dell’entrata in vigore del PTR, e comunque entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire indirizzi per la salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, tenendo conto degli orientamenti della deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1921, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta.
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