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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva: quanto al ricorso n. 1388 del 2025: in relazione alla gara Lotto 1, della nota PEC del 18.09.2025 avente ad oggetto “Riscontro rivalutazione punteggio”, con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiuso negativamente il procedimento di riesame allegando il verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara; del verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara n. 7 del 17.9.2025 allegato alla predetta comunicazione, attraverso cui la stessa Commissione “al termine della disamina … stabilisce di confermare il punteggio precedentemente attribuito per ognuna delle ditte partecipanti ”; della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2797 del 10.6.2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, come da ultimo confermata con gli atti sopra citati; del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 9.4.2025, tutti nelle parti d'interesse ed in relazione al Lotto 1. Nonché, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro della ditta ricorrente; quanto al ricorso n. 1392 del 2025: in relazione alla gara Lotto 2, della nota PEC del 18.09.2025 avente ad oggetto “Riscontro rivalutazione punteggio”, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiuso negativamente il procedimento di riesame allegando il verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara; del verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara n. 7 del 17.9.2025 allegato alla predetta comunicazione, attraverso cui la stessa Commissione “al termine della disamina … stabilisce di confermare il punteggio precedentemente attribuito per ognuna delle ditte partecipanti”; della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2797 del 10.6.2025 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, come da ultimo confermata con gli atti sopra citati; del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 9.4.2025, tutti nelle parti d’interesse ed in relazione al Lotto 2. Nonché, nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro della ditta ricorrente.

Giustizia amministrativa202501388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di rivalutazione delle schede tecniche n. 7 del 17 settembre 2025, la comunicazione del relativo esito e gli atti di aggiudicazione dei Lotti 1 e 2, nei limiti dell’interesse dedotto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente, partecipante a una gara articolata in due lotti per la fornitura di attrezzature e arredi destinati al blocco operatorio, ha contestato la valutazione delle offerte tecniche e i punteggi attribuiti alle concorrenti, sostenendo la violazione della lex specialis e chiedendo, quanto al Lotto 1, l’esclusione della concorrente seconda classificata o la rideterminazione dei punteggi, nonché l’aggiudicazione in proprio favore per entrambi i lotti. In via subordinata, ha dedotto il difetto di motivazione del verbale di rivalutazione n. 7, poiché la Commissione, pur dichiarando di avere riesaminato le schede tecniche alla luce delle contestazioni formulate, si era limitata a confermare i punteggi originari senza indicare le verifiche compiute, le valutazioni svolte e le ragioni della conferma. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’aggiudicazione, qualificando il verbale successivo come atto meramente confermativo, e ne ha comunque contestato la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto l’eccezione di tardività e inammissibilità, qualificando il verbale n. 7 come atto di conferma propria e non come atto meramente confermativo: la Commissione aveva infatti dichiarato di procedere a una nuova disamina delle schede tecniche e a una rivalutazione dei profili segnalati dalla ricorrente, esercitando nuovamente il potere valutativo. La conferma propria, quale provvedimento sostitutivo del precedente, fa decorrere un nuovo termine di impugnazione, limitatamente alla rinnovata valutazione, senza rimettere in termini il concorrente rispetto alle contestazioni originarie sull’aggiudicazione. Il ricorso è stato pertanto ritenuto tempestivo, essendo stato notificato il 15 ottobre 2025, dopo la comunicazione del verbale il 18 settembre 2025. Nel merito, il TAR non ha accolto le censure sostanziali sulla violazione della lex specialis e sulla concreta attribuzione dei punteggi, ma ha accolto il motivo subordinato relativo al difetto di motivazione. Il verbale non consentiva di comprendere in cosa fosse consistita la rivalutazione né quale percorso logico avesse condotto alla conferma dei punteggi. Sono stati quindi annullati il verbale di rivalutazione e gli atti conseguenti nei limiti indicati, con obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere e motivare puntualmente il contenuto sostanziale del riesame e le ragioni della decisione. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda Sanitaria, compensate per metà e liquidate in favore della ricorrente in € 2.500,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato per ciascun giudizio; le spese nei confronti della controinteressata costituita sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto, nell’eventualità della stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia e il subentro; la sentenza non decide nel merito tali domande, poiché annulla il verbale di rivalutazione per difetto di motivazione.

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudice richiama il termine decadenziale proprio del contenzioso sulle procedure di affidamento, ritenendo tempestiva l’impugnazione del nuovo atto di conferma propria dalla sua comunicazione, senza riaprire il termine per impugnare l’aggiudicazione originaria.

Massime di principio

  • La conferma propria ricorre quando l’amministrazione, a seguito di una richiesta di riesame, svolge una nuova istruttoria e una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, anche se perviene al medesimo esito del provvedimento originario; essa si distingue dall’atto meramente confermativo, che si limita a richiamare il precedente provvedimento senza nuova istruttoria e motivazione.
  • La conferma propria è un provvedimento sostitutivo di quello precedente e fa decorrere un nuovo termine di impugnazione, ma soltanto con riferimento alla rinnovata valutazione; non rimette il ricorrente nei termini per contestare profili dell’originaria aggiudicazione che non siano stati oggetto della riedizione del potere.
  • Quando la stazione appaltante dichiara di avere rivalutato un’offerta tecnica e conferma i punteggi già attribuiti, deve esplicitare le verifiche compiute, le valutazioni svolte e l’iter logico che giustifica la conferma; la mera indicazione dell’esito identico a quello precedente integra difetto di motivazione.
  • In presenza di un atto di conferma propria, il sindacato giurisdizionale deve essere svolto avendo come parametro il nuovo provvedimento, che costituisce l’unica determinazione impugnabile rispetto alla riedizione del potere amministrativo; l’annullamento per difetto di motivazione comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere motivando puntualmente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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