Cassazione Civile, Ordinanza n. 28019/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente a oggetto un'imbarcazione da diporto. L'utilizzatrice ha agito in giudizio sostenendo che il bene non le era mai stato consegnato perché, prima ancora dell'operazione di leasing, era stato ceduto a terzi dalla fornitrice e quindi non era mai stato effettivamente acquistato dalla società concedente. Ha chiesto la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del contratto per inadempimento della concedente, con restituzione del maxi-canone e del primo canone versati, oltre all'inefficacia della garanzia pignoratizia. La concedente ha resistito affermando che vi era stata sottoscrizione del verbale di consegna e che aveva comunque pagato il prezzo alla fornitrice; in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei canoni. Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per inadempimento della concedente e la condanna restitutoria; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che nel leasing il concedente, quale acquirente del bene, debba autonomamente verificare la sussistenza dei presupposti per il trasferimento e che rilevi la mancata messa a disposizione e libera disponibilità del bene. In Cassazione la concedente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., contestando l'applicabilità dei principi richiamati dalla corte territoriale e sostenendo che non fosse esigibile ulteriori verifiche sulla proprietà del bene, essendo l'acquisto avvenuto con atto notarile e sulla base della documentazione fornitale; ha inoltre invocato le vicende truffaldine della fornitrice e il valore della dichiarazione di ricevimento e constatazione sottoscritta dall'utilizzatrice. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione della nota maxi-truffa della fornitrice. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi, fondata sull'obbligo del concedente di mettere a disposizione un bene con libera disponibilità quale presupposto degli obblighi di pagamento dell'utilizzatore, anche se il mancato acquisto derivi da condotte fraudolente del fornitore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.200,00 per compensi oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, dando inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione della Corte d'appello, che aveva confermato la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della concedente e la restituzione delle somme versate dall'utilizzatrice, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale in cassazione; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo tale procedura
art. 2059 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto privo di attinenza con la controversia sul leasing e con la ratio della decisione
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto ai temi effettivamente decisi
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non utilizzato dalla Corte come base della decisione; la Corte segnala la mancata specificità del motivo
art. 1226 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma considerato inconferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel contratto di leasing, il concedente che assume il ruolo di acquirente del bene deve porre il bene nella disponibilità dell'utilizzatore; la mancanza di consegna o di libera disponibilità del bene può integrare inadempimento del concedente e giustificare la risoluzione del contratto.
- Ai fini del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente richiamare norme astrattamente inconferenti o svolgere censure che non attaccano la reale base logica della decisione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'individuazione di un fatto storico specifico, realmente decisivo e discusso tra le parti; un generico richiamo a circostanze notorie o a un contesto fraudolento non basta.
- Nel leasing, l'eventuale condotta fraudolenta del fornitore non esonera di per sé il concedente dalle conseguenze del mancato acquisto e della mancata messa a disposizione del bene, quando tale risultato sia presupposto essenziale dell'operazione contrattuale.
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