Cassazione Penale, Ordinanza n. 22194/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata di sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente al fine di cessione, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione a cocaina e marijuana. Con un unico motivo ha dedotto l'eccessività della pena, sostenendo che il giudice di merito aveva determinato il trattamento sanzionatorio partendo da una quantificazione ben superiore al minimo edittale e senza una specifica motivazione sul punto. La Corte ha però rilevato che il ricorso, proposto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017 e in relazione a richiesta di patteggiamento formulata successivamente al 03/08/2017, era proponibile solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo sulla misura della pena non rientrava tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo che, nel rito del patteggiamento richiesto dopo il 03/08/2017, non siano deducibili in cassazione censure diverse da quelle relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, dichiarando la causa di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua i soli motivi di ricorso per cassazione ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento, limitandoli a specifiche censure sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra richiesta e sentenza, sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano della causa di inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice alla quale sono stati riqualificati i fatti di detenzione illecita di cocaina e marijuana al fine di cessione.
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
richiamato per l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017
indicato quale disposizione che rileva il momento di entrata in vigore della nuova disciplina, assunto nel caso al 03/08/2017.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento richiesta dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, i motivi deducibili sono tassativi e non possono estendersi a censure sulla mera congruità della pena concordata.
- La doglianza relativa all'eccessività della pena non è ammissibile se non si traduce in una deduzione di illegalità della pena o in uno dei vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, la causa di inammissibilità può essere dichiarata de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità è circoscritto e non consente un riesame generale della determinazione del trattamento sanzionatorio operato in sede di accordo tra le parti e recepito dal giudice.
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