Cassazione Civile, Sentenza n. 20900/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
CEMADIS (all'epoca Solipar/Orinvest) aveva agito in via monitoria per il pagamento di crediti derivanti da forniture originariamente vantate da Salvas Tecno s.r.l. in relazione ai lavori per la tramvia di Messina. Salvas Tecno aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti delle garanti e, con successiva transazione, aveva ceduto il credito a Solipar/Orinvest che risultò inoltre surrogata nei diritti di Salvas Tecno. La questione principale era se il cessionario/surrogato potesse far valere la speciale responsabilità prevista dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 109/1994 (responsabilità della capogruppo in ATI verso subappaltanti e fornitori) nei confronti della capogruppo PAST SRL, nonché se la costituzione di una società consortile per l'esecuzione dei lavori escludesse tale responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato l'art. 13, comma 2, Legge n. 109/1994. Il giudice di legittimità ha stabilito che il cessionario e il soggetto surrogato subentrano nella posizione del creditore originario e possono avvalersi della speciale responsabilità della capogruppo prevista dall'art. 13, comma 2. Inoltre la Corte ha chiarito che la costituzione di una società consortile per l'esecuzione dei lavori non neutralizza la responsabilità della capogruppo prevista per le ATI (ai sensi anche dell'art. 26 D.Lgs. n. 406/1991), e che la surrogazione opera anche verso i condebitori solidali e i terzi garanti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati; sono state altresì liquidate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 109/1994, art. 13, comma 2
La Corte ha ritenuto applicabile anche al cessionario e al surrogato del fornitore: la cessione e la surroga modificano il lato attivo dell'obbligazione senza estendere estensivamente la norma; pertanto il terzo subentrante può far valere la responsabilità della capogruppo in ATI verso fornitori.
D.Lgs. n. 406/1991, art. 26
La possibilità di costituire società consortili per l'esecuzione dei lavori non esclude la responsabilità delle imprese riunite in ATI; la limitazione di responsabilità della società non vale a neutralizzare la responsabilità prevista a favore di subappaltanti e fornitori.
Legge n. 584/1977, artt. 21 e 23-bis
Richiamate come disciplina storica in continuità con l'art. 26 D.Lgs. 406/1991: la costituzione di società per l'esecuzione non esonera le imprese ATI dalle responsabilità verso terzi.
Codice civile, art. 1263
La cessione del credito determina il subentro del cessionario nella posizione del cedente con i relativi privilegi, garanzie e accessori; ciò giustifica che il cessionario possa agire nei confronti della capogruppo ai sensi dell'art. 13, comma 2.
Codice civile, art. 1201
La surrogazione produce il subentro soggettivo nel rapporto obbligatorio; il surrogato si pone nella posizione del creditore originario e può far valere le garanzie ad esso spettanti.
Codice civile, art. 1204
La surrogazione ha efficacia anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore; applicata per affermare che il surrogato può agire anche contro i garanti.
Codice civile, art. 1292
Riferito a effetti della surrogazione e responsabilità solidale: la Corte ha rilevato che l'interpretazione che limitava la surroga solo verso la società consortile trascurava la natura solidale della responsabilità.
Codice civile, art. 1362
Richiamato in relazione ai criteri di interpretazione contrattuale: la Corte ha ritenuto che la transazione e gli atti di cessione/surrogazione dovessero essere interpretati come estendenti i diritti al terzo subentrante.
Codice civile, art. 1392
Invocato per criticare la sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto della natura solidale della responsabilità e degli effetti della surrogazione.
Codice civile, art. 2615 (citato)
Citato dalla Corte territoriale come norma che può escludere la responsabilità dei singoli consorziati rispetto al fondo consortile; la Cassazione chiarisce però che le speciali norme sugli appalti (art.13, comma 2 L.109/1994) prevalgono nel garantire tutela a fornitori e subappaltanti.
Massime di principio
- Il cessionario del credito e il soggetto surrogato subentrano nella posizione giuridica del creditore originario e possono far valere le tutele e le forme di responsabilità (compresa la responsabilità della capogruppo ex art.13, comma 2 L.109/1994) spettanti al cedente/surrogato, salvo espressa esclusione.
- La costituzione di una società consortile o di una società a responsabilità limitata per l'esecuzione di lavori non elimina automaticamente la responsabilità della capogruppo o delle imprese riunite in ATI verso fornitori e subappaltanti quando operino le condizioni previste dalle norme speciali sugli appalti.
- La surrogazione ha efficacia anche nei confronti dei co‑debitori solidali e dei terzi garanti: il surrogato può esercitare i diritti contro tutti i soggetti che risultavano obbligati verso il creditore originario.
- Nelle controversie relative a crediti di forniture nell'ambito di appalti pubblici, va sempre verificato se sussistono i presupposti della responsabilità ex lege (art.13, comma 2 L.109/1994) indipendentemente dall'assetto societario utilizzato per eseguire i lavori.
- Per evitare effetti di subentro del cessionario/surrogato, è necessaria una chiara e univoca clausola contrattuale o transattiva che escluda espressamente tali effetti; l'assenza di tale esclusione comporta che i diritti si trasferiscono secondo le regole di cessione e surrogazione.
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