Cassazione Penale, Sentenza n. 40943/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Antonio Musicco ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo vizi cumulativi: violazione e erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. (determinazione della pena) e mancanza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, cioè che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la scelta della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto. Ha rilevato che, al netto della genericità degli argomenti difensivi, la Corte d'appello aveva comunque determinato la pena nel minimo edittale tenendo conto della riduzione per il rito. Per legge, ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Indica il reato per cui era stato condannato il ricorrente; la sentenza impugnata è connessa alla determinazione della pena per tale fattispecie
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena. Il ricorrente lamentava violazione di questa disposizione per presunta carenza motivazionale nella scelta del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto che la determinazione nel minimo edittale e la considerazione della riduzione per il rito fossero adeguatamente coerenti con i criteri dell'art. 133
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio per cui la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende segue all'inammissibilità del ricorso, con la precisazione che la condanna è prevista indipendentemente dall'assenza di colpa nel proporre il gravame
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione i vizi di diritto e motivare in modo specifico: argomentazioni generiche o prive di dettaglio espongono a dichiarazione di inammissibilità
- Quando la motivazione della Corte territoriale mostra coerentemente l'applicazione dei criteri di determinazione della pena (es. minimo edittale, riduzioni per il rito), la censura per eccessiva o insufficiente motivazione è difficile da sostenere in cassazione
- Se il ricorrente propone un ricorso manifestamente infondato o generico, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende
- In casi simili è essenziale dimostrare concretamente l'errore nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (es. valutazione errata delle aggravanti/attenuanti, errata applicazione del minimo/massimo edittale)
- Prima di proporre ricorso, valutare se esiste una chiara questione di diritto rilevabile in cassazione; se il motivo attiene principalmente a valutazioni di fatto o a vaghe carenze di motivazione, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
- Considerare il rischio di sanzioni economiche per ricorsi infondati: la valutazione preventiva dei rischi processuali e una motivazione tecnica solida sono strumenti di prevenzione
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