Cassazione Penale, Sentenza n. 671/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Ancona (art. 444 c.p.p.) per violazione dell'art. 186 cod. strada (commi indicati 1, lett. c, 2-bis e 2-sexies). Il Procuratore generale ha dedotto che il Tribunale, pur avendo accolto l'accordo delle parti, ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria prevista dalla norma: la revoca della patente di guida (art. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis). Il motivo è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge e che l'omissione di tale applicazione è sindacabile in cassazione. Poiché il Tribunale non ha disposto la revoca della patente, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale omissione e ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico dell'imputato. È stato inoltre precisato che, in assenza di valutazioni di merito ulteriori, la Corte di Cassazione può provvedere direttamente quando manca l'applicazione di sanzioni obbligatorie.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte interpreta che l'applicazione del patteggiamento non esonera dall'obbligo di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada)
commi 1, lett. c, 2-bis e 2-sexies; in particolare commi 2, lett. c e 2-bis
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in specifiche ipotesi di guida sotto l'influenza. La Corte ha ritenuto che tale revoca sia obbligatoria e deve essere applicata anche in caso di patteggiamento.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento che omettano di applicare misure obbligatorie o sanzioni amministrative accessorie.
art. 611 cod. proc. pen.
Disciplina la trattazione in camera di consiglio; la Corte ha richiamato la disciplina sulle comunicazioni delle conclusioni della Procura generale e le differenze rispetto ad altri procedimenti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma collegata alle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica che disciplina, in alcuni casi, la comunicazione delle conclusioni della Procura generale; citata per chiarire limiti procedurali nella fase di trattazione in camera di consiglio.
art. 568, comma 2 e art. 606, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamate per il principio secondo cui vi sono statuizioni non negoziabili dalle parti e soggette al controllo di legittimità; supportano l'idea che l'accordo delle parti non possa escludere l'applicazione di sanzioni obbligatorie.
art. 111 Cost.
Rilevato come fondamento costituzionale del diritto al giusto processo e del controllo giurisdizionale, giustifica il sindacato in cassazione su profili non negoziabili dalle parti.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. e altre pronunce)
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani); Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin); Sez. U., n. 8488 del 27/05/1998 (Bosio) e altre
Le Sezioni Unite hanno stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro patteggiamenti che omettono misure obbligatorie o sanzioni amministrative accessorie; consolidato orientamento che la Corte ha applicato nella decisione.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto ad applicare tutte le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il titolo di reato; l'accordo delle parti non può esonerare da tali obblighi.
- Se il giudice di merito omette di applicare una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente l'applicazione della sanzione quando l'omissione non richiede ulteriori accertamenti di merito.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186 cod. strada (nei commi richiamati) è una conseguenza obbligatoria della fattispecie e deve essere indicata nella decisione anche se la pena viene concordata dalle parti.
- Le parti non possono negoziare o rinunciare agli effetti non dispensabili dalla legge; le statuizioni imposte dalla norma restano soggette al controllo di legittimità e all'intervento del pubblico ministero in sede di cassazione.
- Dal punto di vista procedurale, in camera di consiglio valgono regole specifiche di comunicazione delle conclusioni (art. 611 c.p.p.) e, in particolari contesti normativi (es. disposizioni emergenziali), possono esserci deroghe alla normale comunicazione delle conclusioni.
- Quando l'omissione riguarda una sanzione di diritto e non questioni di fatto, la Corte di Cassazione può supplire direttamente senza rinviare il processo al giudice di merito.
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