Sentenza n. 2649/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 354/2025, pubblicata in data 4/6/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, notificata il 30/7/2025 e passata in giudicato il 30/8/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 354/2025, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero a renderla disponibile. La sentenza era stata notificata il 30 luglio 2025, era passata in giudicato il 30 agosto 2025 e il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La ricorrente ha documentato il titolo esecutivo e la sua definitività, nonché la mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inottemperanza e senza dimostrare l'adempimento. È stata inoltre richiesta l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era stato rispettato e che l'inadempimento dell'amministrazione risultava adeguatamente documentato e non contestato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 60 giorni; ha precisato che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Ha invece negato la penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina i poteri del giudice dell'ottemperanza, inclusa la possibilità di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile poiché è decorso il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare la definitività del titolo giudiziale, il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'amministrazione per ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
- Quando l'amministrazione non contesta specificamente la mancata esecuzione di un obbligo risultante da un titolo giudiziale adeguatamente documentato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e imporre un termine per adempiere.
- In caso di perdurante inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme pretese, risulti manifestamente iniqua ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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