Sentenza n. 12682/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, n. 8034/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione e l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8034/2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato corretta esecuzione al titolo giudiziale. L’Amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: è limitato all’accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione né fornito chiarimenti sull’adempimento, il giudice ha condannato l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all’Amministrazione o superare il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 700 euro, oltre accessori, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.
- Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro, il giudizio amministrativo conserva natura meramente esecutiva: il giudice verifica l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte della deduzione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione deve fornire chiarimenti e dimostrare l’avvenuta corretta esecuzione del titolo; la mancata dimostrazione dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’intervento sostitutivo e attribuendogli, ove necessario, il potere di sostituirsi all’amministrazione inadempiente e di superare il dissenso di altre amministrazioni.
Come è indicizzato
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