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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.09.2024.

Giustizia amministrativa202502514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 settembre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, con condanna dell'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Nonostante la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria della Corte d'appello di Milano e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, per la parte relativa alla carta docente e al contributo alla formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso. L'amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza di un giudicato esecutivo, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto e il mancato adempimento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza quando la pretesa esecutiva risulti adeguatamente documentata.
  • Nel disporre l'ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'ulteriore inadempimento da parte del ricorrente.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'esecuzione, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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