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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11618/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ente religioso aveva presentato DOCFA per un immobile sito in Varazze, destinato a edificio di culto, proponendo la categoria catastale E/7 e rendita pari a zero. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento catastale confermando la categoria proposta ma attribuendo una rendita di euro 3.945,00, sulla base di una relazione di stima allegata. L'ente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, carenza di motivazione e, nel merito, erronea applicazione della disciplina catastale, sostenendo che gli edifici di culto non locati non dovessero essere assoggettati ad attribuzione di rendita catastale. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione, mentre la CTR aveva riformato la decisione e confermato l'avviso. In cassazione il contribuente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente motivazione dell'avviso di rettifica; 2) violazione delle norme catastali e dell'art. 36 D.P.R. 917/1986, assumendo l'illegittimità dell'attribuzione di rendita agli edifici di culto non locati; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella presunta autotutela su un altro edificio di culto della stessa Congregazione; 4) violazione di parametri costituzionali e convenzionali (artt. 3, 8, 19, 20, 97 Cost., artt. 9, 11, 14 CEDU e Protocollo n. 1 CEDU), prospettando una lettura discriminatoria e incompatibile con i principi di capacità contributiva e libertà religiosa; 5) violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita negazione dell'interesse ad agire. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo infondato, il terzo in parte inammissibile e in parte infondato, il quarto in parte inammissibile e in parte infondato, il quinto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nella procedura DOCFA, l'avviso di rettifica fosse sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, essendo la maggiore rendita conseguenza di una diversa valutazione tecnica; ha inoltre ribadito che gli edifici di culto, pur esenti da imposizione per la loro destinazione e pur non essendo normalmente soggetti a dichiarazione catastale, se volontariamente dichiarati o aggiornati in catasto devono comunque essere censiti secondo le regole ordinarie con attribuzione di rendita, anche quando la rendita abbia funzione meramente inventariale/statistico-estimativa. Le censure nuove o non autosufficientemente dedotte sono state dichiarate inammissibili; le altre sono state respinte nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della questione. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'atto catastale va valutato in concreto; nella procedura DOCFA è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica della rendita.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 3

    Norma richiamata per la disciplina dell'accatastamento e della dichiarazione degli immobili.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che gli immobili incapaci di produrre reddito non sarebbero iscrivibili in catasto; la Corte ne esclude la lettura proposta.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 6, comma 3, lett. c

    "i fabbricati destinati all'esercizio dei culti"

    Gli edifici destinati al culto sono esentati dalla dichiarazione in catasto, ma tale esenzione non impedisce, se l'immobile è dichiarato o aggiornato, l'attribuzione di una rendita catastale.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    Per le unità immobiliari speciali o particolari la rendita è determinata con stima diretta; la Corte vi ricava il principio secondo cui anche gli edifici di culto censiti devono essere valorizzati catastalmente.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    Esclude la classificazione per le unità immobiliari non raggruppabili in classi, tra cui i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto; la Corte rileva tuttavia che ciò non impedisce l'attribuzione della rendita quando vi sia iscrizione/censimento.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita è comunque accertata con stima diretta per ogni singola unità.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA; se il contribuente presenta la dichiarazione, l'Ufficio può controllare e rettificare attribuendo la rendita secondo le regole catastali.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2

    Elenca gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita; i fabbricati destinati al culto non vi rientrano, sicché, se dichiarati, sono soggetti a rendita.

  • art. 36 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'esclusione dalla produzione di reddito per gli immobili destinati esclusivamente al culto rileva ai fini delle imposte sui redditi, non esclude l'attribuzione di una rendita catastale.

  • art. 25 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per ribadire che i redditi fondiari concernono fabbricati iscritti con attribuzione di rendita nel catasto.

  • art. 53 Cost.

    L'attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto non è ritenuta in contrasto con il principio di capacità contributiva.

  • artt. 8 e 19 Cost.

    La disciplina interpretata dalla Corte non comprime la libertà religiosa e di culto.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire risulta implicito nella decisione di merito che ha esaminato la controversia; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato per le censure di violazione di legge, in larga parte respinte o dichiarate inammissibili perché nuove.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame richiede l'allegazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e specificamente indicato negli atti; requisito non assolto nel caso di specie.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'omessa indicazione del dato e della sede processuale del fatto pretesamente decisivo comporta inammissibilità della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto, se ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento DOCFA, quando l'Ufficio non disattende i dati oggettivi dichiarati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente ai fini della rendita, l'avviso di rettifica è motivato in modo sufficiente con l'indicazione dei dati catastali, della classe attribuita e della differenza di stima, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
  • Le censure di cassazione sono inammissibili se prospettano questioni nuove, non dedotte e non trattate nei gradi di merito, quando la loro verifica richieda accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua emersione negli atti, della sua deduzione nel giudizio di merito e della sua effettiva decisività; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
  • Gli edifici destinati all'esercizio del culto sono esenti dall'obbligo ordinario di dichiarazione catastale e, sul piano tributario, possono essere non produttivi di reddito ai fini delle imposte dirette; tuttavia, se volontariamente dichiarati o aggiornati in catasto, devono essere censiti con attribuzione di rendita secondo le regole catastali.
  • La rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e inventariale e non coincide con un'imposta né con il presupposto di imposizione: la sua attribuzione non incide, di per sé, sull'eventuale esenzione fiscale riconosciuta all'immobile per la sua destinazione oggettiva.
  • Le istruzioni amministrative e le circolari non possono derogare alla disciplina primaria, ma, nel caso degli immobili di culto, la disciplina catastale speciale e quella sulle modalità tecniche di stima operano su piani diversi e complementari.
  • L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata quando il giudice di merito abbia comunque deciso nel merito la controversia, implicando il riconoscimento dell'interesse processuale della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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