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Sentenza

Sentenza n. 6005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese del primo grado in euro 400,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto in primo grado l’attribuzione della Carta elettronica del docente, con accredito di euro 2.500,00, ma contestava la liquidazione delle spese processuali in soli euro 400,00, motivata dal TAR con il carattere seriale della controversia. In appello ha dedotto che tale importo fosse meramente simbolico, non conforme al decoro della professione forense e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali, richiamando i D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c. e dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, sostenendo che la serialità del contenzioso non potesse giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tabellari. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di euro 1.355,00 per il giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. Tuttavia, una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri, soprattutto se priva di adeguata motivazione, non può tradursi in una somma simbolica e non conforme al decoro professionale, in violazione dell’effettività della tutela giurisdizionale. Il mero carattere seriale della controversia non giustifica, da solo, una riduzione o compensazione delle spese; nel caso concreto, poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione, che aveva reiteratamente negato una pretesa già riconosciuta in sede giudiziaria. In ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, determinando le spese del primo grado in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, poiché la domanda era stata accolta solo parzialmente e l’importo richiesto di euro 1.355,00 era superiore a quello ritenuto congruo.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo il potere di regolare le spese di giudizio secondo i criteri applicabili al processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina generale della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale mediante i parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    "delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate"

    Costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, consentendo aumenti o diminuzioni entro i limiti previsti e imponendo una motivazione in caso di scostamento apprezzabile.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Rappresenta il limite legale alla liquidazione, vietando la determinazione di somme simboliche e non consone al decoro della professione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Tutela dell’effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromessa da una liquidazione immotivata e manifestamente inadeguata delle spese.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato quale parametro sovranazionale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il criterio ordinario di riferimento per la determinazione giudiziale delle spese di lite.
  • Il giudice può discostarsi dai parametri ministeriali, anche in diminuzione, purché valuti le caratteristiche concrete della controversia e motivi adeguatamente lo scostamento, soprattutto quando esso sia apprezzabile e rilevante.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta comunque la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione forense; tale limite opera anche dopo l’abrogazione dei minimi tariffari.
  • La liquidazione manifestamente inferiore ai parametri ministeriali e priva di congrua motivazione può ledere l’effettività della tutela giurisdizionale, poiché non assicura un concreto ristoro delle spese sostenute per ottenere tutela contro un’attività amministrativa illegittima.
  • Il carattere seriale della controversia, considerato isolatamente, non giustifica la riduzione o la compensazione delle spese processuali; quando l’amministrazione persista nel negare una pretesa già riconosciuta illegittimamente disconosciuta, la serialità può concorrere a escludere una riduzione meramente automatica delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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