Cassazione Penale, Sentenza n. 9111/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Tomassini era sottoposto a custodia cautelare per il reato di estorsione, con condanna in primo e secondo grado a 4 anni e 4 mesi. Il ricorrente ha contestato che: (i) il tempo trascorso in carcere (oltre un anno e quattro mesi) costituirebbe fatto sopravvenuto e fattore rivelatore di cambiamento e di personalità; (ii) vi è omissione di motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), nonostante un precedente episodio di evasione del 2021; (iii) il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'attualità del pericolo di reiterazione del reato chiedendo elementi concreti e specifici a sostegno della persistenza del rischio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che gli elementi dedotti dalla difesa non costituiscono un novum: il mero decorso del tempo di esecuzione della misura non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, soprattutto in assenza di manifestazioni di ravvedimento; il periodo considerato (misura eseguita il 26/06/2023) non è stato ritenuto particolarmente lungo e la richiesta era reiterativa rispetto a precedenti istanze già rigettate (13/11/2023 e 23/02/2024). L'unico elemento nuovo, una modesta riduzione di pena per un reato satellite, è stato valutato di scarsa rilevanza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stato disposto inoltre l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
menzionato testualmente nella sentenza
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
menzionato testualmente nella sentenza
Indica gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento, cui la Corte ha rimesso gli atti per gli adempimenti procedurali conseguenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 - 01)
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 - 01
Consolida il principio per cui il mero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare o la sola osservanza delle prescrizioni non sono sufficienti per escludere o attenuare le esigenze cautelari; è necessario valutare ulteriori elementi sintomatici che indichino un effettivo mutamento della situazione
Corte Costituzionale (13 giugno 2000, n. 186)
menzionata nella sentenza
Richiamata a supporto del potere di irrogare ammende o sanzioni quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il solo decorso del tempo in custodia cautelare non costituisce automaticamente un fatto nuovo idoneo a modificare le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti e sintomatici di cambiamento (es. ravvedimento, modifiche del comportamento) per giustificare la sostituzione della misura
- L'osservanza delle prescrizioni e l'utilizzo del braccialetto elettronico non sono di per sé sufficienti a escludere il rischio di reiterazione; il giudice deve motivare specificamente perché tali strumenti sarebbero idonei o meno a contenere il pericolo
- Richieste reiterate, già precedentemente rigettate, aumentano la difficoltà di configurare un novum e possono rendere il ricorso generico se non si affrontano puntualmente le motivazioni già espresse dai provvedimenti precedenti
- Il giudice deve sempre valutare l'attualità del pericolo di reiterazione del reato con riferimento a elementi di fatto recenti e specifici, non limitandosi a richiamare precedenti comportamenti o condanne senza collegamento diretto all'attualità del rischio
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile e ove emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) e condannare alle spese processuali
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