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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di Vittoria sull’istanza inviata al predetto Ente comunale in data 26.09.2024 e protocollata al n. 41692, con cui il ricorrente ha chiesto formalmente la revoca della sospensione del permesso di costruire n. 60/2023, disposta con nota prot. 16941 del 12.04.2024.

Giustizia amministrativa202502174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza volta alla revoca della sospensione del permesso di costruire n. 60/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 2 della l.r. n. 10/1991 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza del 26 settembre 2024, con cui, trasmettendo l’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza, aveva chiesto la revoca della sospensione del permesso di costruire n. 60/2023. Ha dedotto che l’Amministrazione fosse rimasta inerte oltre il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento e ha chiesto anche l’accertamento della fondatezza della propria pretesa, con ordine di ripristino dell’efficacia del titolo edilizio e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Soprintendenza si è costituita quale controinteressata, dichiarando di non avere interesse alla controversia poiché aveva definito il procedimento di propria competenza. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento espresso sull’istanza, respingendola e disponendo contestualmente la cessazione della sospensione e l’annullamento del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, insistendo per la condanna del Comune alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività delle note d’udienza depositate dal Comune, aventi sostanziale natura di memoria di replica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabili le note d’udienza depositate dal Comune il 13 gennaio 2026 perché tardive rispetto ai termini perentori previsti dagli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, c.p.a. Nel merito processuale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il Comune, durante il giudizio, aveva adottato un provvedimento espresso sull’istanza. È irrilevante che il provvedimento non fosse satisfattivo: nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione di un provvedimento espresso fa venir meno l’inerzia e realizza il risultato processuale perseguito, consistente nel superamento della situazione di silenzio-inadempimento. Il TAR non ha quindi scrutinato la legittimità o la fondatezza sostanziale del successivo provvedimento comunale, né ha ordinato il ripristino dell’efficacia del permesso di costruire. Poiché il Comune ha posto fine all’inerzia solo dopo la proposizione del ricorso, le spese sono state poste a suo carico secondo la soccombenza virtuale, indipendentemente dal contenuto del provvedimento sopravvenuto e dalle eventuali difformità della ricostruzione fattuale del ricorrente. Il Comune è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e la Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza

    La norma fonda l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 10/1991

    entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza

    La disposizione regionale è richiamata quale fonte dell’obbligo di conclusione espressa del procedimento amministrativo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione adotta, nelle more del giudizio, un provvedimento espresso sull’istanza, anche se non satisfattivo.

  • artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    I termini per il deposito delle memorie sono perentori; una memoria di replica depositata tardivamente non è utilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il Comune ha richiamato tale disposizione quale base dell’annullamento del permesso di costruire adottato nel provvedimento espresso sopravvenuto; la sentenza non ne esamina la legittimità.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fondamento del nullaosta paesaggistico originariamente rilasciato dalla Soprintendenza; la sentenza non decide sulla legittimità della relativa revoca.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fondamento del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica attivato dal titolare del permesso di costruire.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione, anche nel corso del processo, di un qualsiasi provvedimento espresso in risposta all’istanza privata fa venir meno la situazione di inerzia e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il provvedimento non attribuisca il bene della vita richiesto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione del provvedimento espresso sopravvenuto non consente, in assenza di una specifica domanda e di una decisione sul nuovo atto, di estendere automaticamente il giudizio allo scrutinio della sua legittimità o fondatezza sostanziale.
  • Ai fini della regolazione delle spese, quando l’Amministrazione adotta il provvedimento espresso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, a prescindere dal contenuto satisfattivo o non satisfattivo del provvedimento sopravvenuto.
  • Le note difensive aventi sostanziale natura di memoria di replica, depositate oltre i termini perentori stabiliti dal codice del processo amministrativo, non sono utilizzabili ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàTitoli abilitativi edilizi
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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