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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25663 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento IRPEF anno 2010 fondato su maggiori redditi ricavati da riscontri bancari: l'Ufficio ha imputato al contribuente versamenti riscontrati sia su conti a lui intestati sia su conti intestati al figlio F.M. e a due società (Belvedere s.r.l., FG Group s.r.l.). La questione principale è se i versamenti su conti intestati a terzi siano nella disponibilità di fatto del contribuente (e quindi assoggettabili alla presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973), nonché questioni procedurali relative al contraddittorio e all'acquisizione dei dati bancari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso proposti dall'Agenzia (relativi al conto intestato al figlio), ritenendo che la C.T.R. avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nell'esclusione di rilievo di elementi gravi, precisi e concordanti (rapporto familiare stretto e delega ad operare sul conto) che possono costituire presunzioni qualificate della disponibilità del conto. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, che dovrà decidere conformemente ai principi espressi. I restanti tre motivi dell'Agenzia (sui conti aziendali) sono stati dichiarati inammissibili perché l'Agenzia non ha impugnato entrambe le rationes decidendi della C.T.R.; il ricorso incidentale del contribuente è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla C.T.R. in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Disciplina l'accertamento bancario e la presunzione che i versamenti sui conti intestati o riconducibili al contribuente costituiscano reddito. Per i conti intestati a terzi l'Ufficio deve prima provare la disponibilità di fatto (anche mediante presunzioni qualificate); solo allora opera lo spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiama i parametri di legittimità della motivazione delle decisioni; è stato invocato per contestare insufficiente o apparente motivazione della sentenza di merito.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio dell'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo. Applicato per stabilire che l'Ufficio deve provare la disponibilità del conto intestato a terzi.

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    Regole sulle presunzioni: le presunzioni possono essere utilizzate purché siano qualificate (gravità, precisione, concordanza). La Corte richiede che elementi familiari e documentali siano valutati secondo questi criteri per fondare la riferibilità delle movimentazioni.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 115 e 116

    Regole generali sull'apprezzamento della prova e sulle presunzioni, richiamate per l'esame della prova presuntiva fornita dall'Ufficio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Grounds di cassazione invocati per violazione di legge e motivazione apparente; la Corte li ha utilizzati per valutare i motivi di ricorso principale.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Norma richiamata in tema di contraddittorio nel procedimento tributario; la Corte ha chiarito che non esiste un obbligo generale di contraddittorio per accertamenti su tributi non armonizzati salvo espressa previsione di legge (es. dopo un accesso).

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    Previsione sulla definizione agevolata: richiamata in relazione al deposito di domanda di definizione agevolata da parte del controricorrente; questioni procedurali sono state valutate ma non hanno impedito l'esame del merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 56, 57 e 58

    Richiamati i principi processuali che disciplinano la riproposizione delle questioni in appello e l'onere di specificare le eccezioni non accolte in primo grado: la mancata riproposizione può comportare rinuncia e rendere inammissibili censure successive.

Massime di principio

  • Per i conti bancari intestati a terzi l'Amministrazione deve provare la disponibilità di fatto del conto in capo al contribuente; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni qualificate (es. stretti vincoli familiari accompagnati da delega o incompatibilità della situazione reddituale del titolare con le movimentazioni).
  • Una volta provata la disponibilità del conto, opera la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e l'onere si sposta sul contribuente, il quale deve fornire prova analitica dell'estraneità delle somme alla determinazione del reddito.
  • La mera circostanza che assegni risultino intestati al terzo o che vi siano versamenti in contanti non è, di per sé, sufficiente a escludere la disponibilità del contribuente quando sussistano elementi qualificati (delega, stretti rapporti familiari, controllo effettivo).
  • Quanto ai conti societari, prima di imputare movimentazioni al socio è in genere corretto verificare se le operazioni risultino nel bilancio societario e, se del caso, contestare prima eventuali maggiori ricavi/utili in capo alla società; l'onere processuale impone di censurare entrambe le alternative di decisione in Cassazione, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Sul piano procedurale, l'obbligo di contraddittorio preventivo non è generale per gli accertamenti su tributi non armonizzati e sussiste solo se la legge lo prevede esplicitamente (es. dopo accesso).
  • In sede di appello e di cassazione, le parti devono riproporre espressamente le questioni ed eccezioni non risolte in primo grado o intendono rinunciarvi; la mancata specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura può portare all'inammissibilità.

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