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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16653/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino marocchino, entrato in Italia nel 2017, era destinatario di un decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. Successivamente il Questore disponeva il trattenimento presso un CPR e il Giudice di pace ne convalidava la misura; poi, su richiesta dell'amministrazione, veniva concessa la prima proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, sul presupposto di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità/nazionalità e nell'acquisizione dei documenti di viaggio. Il soggetto trattenuto proponeva ricorso per cassazione contro il decreto di proroga deducendo, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sul sindacato giurisdizionale del giudice della proroga e il mancato esame della manifesta illegittimità del decreto presupposto; dall'altro la violazione dell'obbligo di motivazione e l'assenza di una motivazione effettiva del provvedimento, lamentando che il giudice di pace si fosse limitato a un richiamo stereotipato ai presupposti legali senza affrontare le difese svolte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha affermato che il decreto di proroga del trattenimento era privo di motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo ai presupposti di legge dell'art. 14 d.lgs. 286/1998. Considerata la materia, il provvedimento avrebbe dovuto contenere gli elementi necessari a rendere percepibile il nucleo della decisione e le ragioni concrete della proroga; tale requisito mancava del tutto. La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che il termine di efficacia della convalida del trattenimento era già decorso. Quanto alle spese, ha escluso la distrazione in favore del difensore antistatario perché incompatibile con l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato; ha inoltre osservato che, trattandosi di soccombenza di un'amministrazione statale e non di una parte privata, non vi era luogo a una condanna alle spese in favore dello Stato, rinviando la liquidazione al giudice di pace competente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma evocata a sostegno della censura di violazione di legge sul sindacato del giudice della proroga del trattenimento.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma evocata a sostegno della censura di nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    disciplina il trattenimento e la sua proroga; il provvedimento di proroga deve essere sorretto da motivazione effettiva e non da un richiamo stereotipato ai soli presupposti legali.

  • art. 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato per l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.

  • art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE

    richiamata tra le norme invocate dal ricorrente in tema di trattenimento e proroga.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    richiamata tra le norme invocate dal ricorrente.

  • art. 28-bis, comma 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    richiamata tra le norme invocate dal ricorrente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    indicato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la competenza alla liquidazione nel giudizio di cassazione, nei casi indicati dalla Corte.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero il giudice deve esprimere una motivazione effettiva, anche sintetica, ma idonea a rendere comprensibili le ragioni concrete della proroga; un mero richiamo formale ai presupposti normativi non è sufficiente.
  • La motivazione è apparente o inesistente quando non consente al destinatario, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nucleo decisionale del provvedimento e di comprendere perché la misura restrittiva sia stata mantenuta.
  • Se il provvedimento di proroga viene cassato e il termine di efficacia della convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione avviene senza rinvio perché non residua alcun ulteriore accertamento utile.
  • Nel giudizio di convalida/trattenimento dello straniero, l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato esclude la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, poiché il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito.
  • Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa contro un'amministrazione statale, la regolazione delle spese segue le regole speciali del patrocinio e non la condanna della parte soccombente al pagamento in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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