Cassazione Civile, Ordinanza n. 08191/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di intimazione relativo a IRPEF, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2005, emesso in relazione a una cartella di pagamento già notificata. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso; in appello l’Agenzia delle entrate otteneva un accoglimento solo parziale, con affermazione della mancata prova di atti interruttivi della prescrizione, della non prescrizione del credito IRPEF per applicazione del termine decennale e della prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. In Cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la prescrizione era stata interrotta dal ricorso del contribuente contro la cartella prodromica; con il secondo denunciava violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando l’applicazione del termine quinquennale a interessi e sanzioni su credito erariale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione un fatto costitutivo dell’efficacia interruttiva della prescrizione non esaminato dal giudice di merito e non adeguatamente allegato e localizzato negli atti del giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte ha ribadito che gli interessi delle obbligazioni tributarie, una volta sorti, hanno autonomia rispetto all’obbligazione principale e si prescrivono in cinque anni ex art. 2948, n. 4, c.c.; analogo termine quinquennale vale per le sanzioni in forza dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato, mentre l’Agenzia è stata condannata al pagamento dell’ulteriore somma prevista a titolo sanzionatorio processuale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come vizio dedotto in ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
è richiamato quale base normativa del termine prescrizionale quinquennale delle sanzioni tributarie.
art. 2948, n. 4, c.c.
è interpretato nel senso che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si prescrivono in cinque anni, in quanto autonomi una volta sorti rispetto all’obbligazione principale.
art. 380 bis c.p.c.
viene richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per la condanna prevista in caso di manifesta infondatezza/inammissibilità.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione alla richiesta di decisione e al deposito di memoria.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato quale fondamento della condanna dell’ente ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma disposta in dispositivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotti per la prima volta fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato se la loro valutazione presuppone accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; la parte che invoca tali fatti deve anche dimostrare di averli tempestivamente allegati e specificamente localizzati negli atti di causa.
- Per gli interessi maturati su obbligazioni tributarie, la prescrizione è quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., perché l’obbligazione degli interessi, una volta sorta, assume autonomia rispetto al debito principale.
- Anche le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine quinquennale, in forza della disciplina speciale di cui all’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997.
- L’eventuale contrasto giurisprudenziale su un tema che sia stato recentemente superato può rendere non necessaria la trattazione in udienza pubblica quando la questione sia ormai definita dall’orientamento consolidato della Corte.
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