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Sentenza

Sentenza n. 2013/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia della Regione Calabria nell’ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 1617 del 9 ottobre 2025, che le imponeva di provvedere sull’istanza relativa ai ristori per i maggiori costi e le perdite connessi all’emergenza Covid-19

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il gestore della struttura sanitaria Villa Ermelinda ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 1617 del 9 ottobre 2025, con cui la Regione era stata condannata a pronunciarsi sull’istanza del 5 agosto 2024 relativa all’applicazione dell’art. 4 d.l. 34/2020. L’istanza chiedeva il riconoscimento e il pagamento di € 421.748,72 per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 per dispositivi di protezione individuale, oltre interessi e rivalutazione, e di € 23.340,46 per il mancato fatturato negli anni 2020-2022, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorso in ottemperanza era fondato sulla persistente inerzia regionale.

La decisione

Nel corso del giudizio la Regione ha depositato la nota dell’1 aprile 2026, successiva alla proposizione del ricorso, con cui ha riscontrato l’istanza. La nota ha sostenuto, quanto ai DPI, che l’equiparazione delle strutture private ai presidi ospedalieri era funzionale e limitata all’accesso prioritario alle forniture; ha inoltre richiamato il finanziamento previsto per il 2021 e il decreto commissariale n. 311/2025, che ne ha ripartito le risorse tra le ASP per la distribuzione alle strutture aventi i requisiti. Quanto al mancato fatturato e agli altri maggiori costi, la Regione ha affermato che l’eventuale adeguamento tariffario presupponeva la rinegoziazione degli accordi contrattuali e che il contributo una tantum era facoltativo e subordinato alle disponibilità di bilancio, non rilevate per il 2021. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ottemperanza della precedente sentenza sull’inerzia, che l’amministrazione avesse fornito un riscontro espresso: la fondatezza e la satisfattività delle determinazioni regionali, come le eventuali illegittimità della nota, non erano questioni da decidere in questa sede e potevano essere contestate con un autonomo mezzo di impugnazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ha condannato la Regione alle spese, liquidate in € 1.000, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA, rilevando il ritardo del riscontro: quasi venti mesi dall’istanza e quasi sei mesi dalla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia dato adeguato riscontro all’istanza della parte ricorrente, senza che rilevi, in questa sede di ottemperanza di una sentenza pronunciata sul ricorso avvero l’inerzia dell’amministrazione, la satisfattività delle determinazioni regionali, né le eventuali illegittimità della nota, da far eventualmente valere con specifico mezzo di impugnazione.

    La decisione non interpreta nel merito i presupposti dei ristori previsti dall’art. 4: chiarisce invece che, nell’ottemperanza di una sentenza che imponeva all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza, è sufficiente verificare che sia stato reso un riscontro espresso. La satisfattività e la legittimità sostanziale della risposta devono essere contestate con un autonomo mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza che ha accertato l’inerzia e ordinato all’amministrazione di provvedere su un’istanza, la sopravvenuta adozione di un riscontro espresso può determinare la cessazione della materia del contendere, anche se la risposta non riconosce quanto richiesto.
  • Nel giudizio di ottemperanza limitato all’esecuzione di una pronuncia che impone di provvedere, la satisfattività e la legittimità sostanziale del successivo provvedimento non sono oggetto di esame; le relative contestazioni vanno proposte con uno specifico mezzo di impugnazione.
  • Il ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione all’obbligo di provvedere può giustificare la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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