Cassazione Penale, Ordinanza n. 24132/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 luglio 2025. Dal testo emerge che i primi due motivi riproponevano senza specificità le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito: in particolare, contestavano il diniego della messa alla prova e la valutazione del dolo, quest'ultimo riferito a un venditore professionale anche di materiale elettronico. Il terzo e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili in sede di legittimità perché non previamente dedotti in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il quarto motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della corte di merito era logicamente adeguata e il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente dare conto di quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla non specificità e manifesta infondatezza dei primi due motivi, sull'inammissibilità in sede di legittimità dei motivi non dedotti in appello e sulla manifesta infondatezza della censura relativa alle attenuanti generiche, alla luce di una motivazione di merito ritenuta congrua e non illogica.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
Le censure non dedotte come motivi di appello non sono consentite in sede di legittimità e sono quindi inammissibili.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione pedissequa dei motivi di appello già disattesi dal giudice di merito è priva di specificità e non soddisfa la funzione del ricorso.
- Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità della censura.
- Il diniego della messa alla prova è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito presenti effettive illogicità o carenze; è legittima una valutazione negativa fondata su precedenti condanne e sull'esito negativo di precedenti benefici trattamentali.
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia non illogica.
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