Cassazione Civile, Ordinanza n. 33174/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di una docente di scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato, della piena anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo e delle conseguenti differenze retributive, con ricostruzione integrale della carriera. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale avevano proposto appello contro la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva confermato la sentenza ritenendo che l'art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994 determinasse una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti ab origine a tempo indeterminato, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con il ricorso per cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro e degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la norma eurounitaria lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità e che la disciplina interna già contempla criteri di riconoscimento della carriera pre-ruolo, calibrati sulle peculiarità delle supplenze. La ricorrente ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Motter, per contestare la lettura data dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse svolto il necessario accertamento comparativo concreto tra il trattamento economico e giuridico del docente a tempo determinato poi immesso in ruolo e quello del docente assunto ab origine a tempo indeterminato, limitandosi ad affermare in astratto l'applicabilità della clausola 4. Richiamando il precedente di legittimità n. 31149/2019, la Corte ha ribadito che l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 va disapplicato solo quando, applicando i criteri ivi previsti, l'anzianità riconoscibile risulti inferiore a quella del docente comparabile assunto stabilmente fin dall'inizio; in tale ipotesi, il giudice deve procedere alla comparazione concreta e, se del caso, riconoscere l'anzianità secondo i medesimi criteri previsti per il docente di ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.
consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE
impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, ma richiede un confronto concreto tra le situazioni poste a raffronto.
art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
artt. 485 e 489 del D.Igs. 16/4/1994, n.297
va disapplicato quando, applicando i criteri ivi previsti, l'anzianità riconoscibile al docente immesso in ruolo risulti inferiore a quella del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
artt. 485 e 489 del D.Igs. 16/4/1994, n.297
la regola dell'equivalenza richiamata dalla norma non può sostituire il necessario accertamento comparativo concreto ai fini della verifica della discriminazione.
art. 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
l'art. 569 (personale ATA) del d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come disciplina analoga del riconoscimento della carriera pre-ruolo, in funzione del confronto con il trattamento del personale di ruolo.
art. 380-bis c.p.c.
proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo per effetto dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- In materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico immesso in ruolo dopo periodi di supplenza, il giudice deve verificare in concreto se l'applicazione dei criteri legali nazionali conduca a un trattamento meno favorevole rispetto a quello del docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
- La clausola di non discriminazione del lavoro a tempo determinato non impone automaticamente la piena equiparazione astratta, ma richiede un confronto effettivo tra le posizioni comparabili e tra i rispettivi trattamenti economici e giuridici.
- La sola affermazione astratta dell'applicabilità della clausola europea non è sufficiente: il giudice di merito deve motivare sulla comparazione concreta e non può limitarsi a richiamare in via generale l'equivalenza delle mansioni o la discontinuità dei rapporti.
- Se la disciplina interna sul riconoscimento del servizio pre-ruolo produce un risultato deteriore rispetto al trattamento del docente comparabile stabilmente assunto, la norma interna va disapplicata nella misura del contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro.
- Una volta accertata la discriminazione, l'anzianità da riconoscere al docente immesso in ruolo va computata secondo i medesimi criteri validi per il docente assunto ab origine a tempo indeterminato.
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