Cassazione Penale, Ordinanza n. 27361/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già qualificato il fatto come non di particolare gravità ed escluso la recidiva, ma aveva negato le attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputata e ritenendo non rilevante la condotta successiva al reato, pur se giuridicamente irreprensibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente negato le attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi positivi e della non rilevanza, ai fini del giudizio, della condotta successiva al reato se priva di specifico significato favorevole. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
La loro concessione richiede la presenza di elementi positivi apprezzabili; il giudice di merito può negarle quando manchino tali elementi e la condotta successiva al reato, pur irreprensibile, non assuma rilevanza decisiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o priva di adeguato supporto; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione del fatto.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare in senso ostativo l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera condotta successiva al reato, se non connotata da un concreto significato favorevole, non impone di per sé il riconoscimento del beneficio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
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