Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento, fondato su indagini bancarie svolte sui conti correnti a lui riferibili ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, con recupero a tassazione di maggiori ricavi per l'anno 2011 e conseguenti riprese IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo l'importo accertato; la CTR aveva poi respinto gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la sentenza di appello era nulla per totale mancanza di motivazione o per motivazione solo apparente, tale da tradursi in omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio: la CTR, pur dando conto delle censure dell'Ufficio su specifiche movimentazioni bancarie, si era limitata ad affermare apoditticamente che tali censure si risolvevano in una mera non condivisione delle valutazioni dei primi giudici, senza spiegare perché la decisione di primo grado dovesse essere confermata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha qualificato la motivazione della sentenza della CTR come solo apparente, perché priva di un'autonoma disamina critica dei motivi di appello e quindi incapace di rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice tributario. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame con congrua motivazione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio dedotto in cassazione per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali sulla motivazione e sulla pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro di verifica della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla censura di omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma che impone la presenza di una motivazione idonea della sentenza

  • art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale disposizione sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato per affermare che la motivazione apparente integra una grave anomalia lesiva del "minimo costituzionale"

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione con rinvio

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione con rinvio e per il nuovo esame da parte del giudice di rinvio

  • art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio nel processo tributario

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio

  • art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973

    norma posta a fondamento delle indagini bancarie utilizzate nell'accertamento

  • art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972

    norma posta a fondamento delle indagini bancarie utilizzate nell'accertamento

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d'appello può essere motivata per relationem rispetto a quella di primo grado solo se il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di appello effettivamente dedotti.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non offre una autonoma risposta critica alle censure di parte.
  • La mancanza di un'esame effettivo dei motivi di appello integra una nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
  • In cassazione la nullità della sentenza può essere dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. quando il provvedimento sia privo di motivazione effettiva o presenti un'omissione sostanziale di pronuncia sui motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.