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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33207/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto alla Corte di correggere un errore materiale presente in una precedente ordinanza della Cassazione, nella quale la denominazione della parte era stata riportata in modo errato sia nell’intestazione sia in un passaggio della motivazione. La correzione richiesta consisteva nella sostituzione della denominazione inesatta con quella corretta della società, comprensiva del codice fiscale. La controparte è l'Agenzia delle Entrate, costituitasi controricorrente nel procedimento originario, ma nel provvedimento in esame la questione trattata riguarda esclusivamente la rettifica materiale del nominativo della ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto che si trattasse di un mero errore materiale, emendabile senza formalità, perché la società era stata indicata in modo scorretto sia nell’intestazione sia nella motivazione dell’ordinanza precedente. Ha quindi disposto la correzione della denominazione errata con quella corretta e ha ordinato che le correzioni fossero annotate nell’originale a cura della cancelleria. Non vi è stata una decisione sul merito della controversia tributaria originaria, ma solo la rettifica dell’errore materiale.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziario può essere corretto quando risulti evidente dal testo del provvedimento stesso e non incida sul contenuto decisorio sostanziale.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare sia l'intestazione sia i passaggi motivazionali del provvedimento, ove la denominazione di una parte sia stata riportata in modo inesatto.
  • Quando la rettifica ha natura meramente formale, la Corte può disporla senza affrontare il merito della controversia definita dal provvedimento corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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