Cassazione Penale, Ordinanza n. 28679/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per evasione, lesioni personali e minaccia, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per i delitti di evasione, lesioni personali e minaccia. I motivi dedotti riguardavano: il mancato assorbimento del delitto di minaccia in quello di lesioni personali; l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione; la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma richiamata come base della condanna per evasione già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
art. 582 c.p.
Norma richiamata come base della condanna per lesioni personali già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
art. 612 c.p.
Norma richiamata come base della condanna per minaccia già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate dai giudici di merito e, in sostanza, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile la doglianza che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e resti generica rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
- Le questioni relative all'assorbimento di un reato in un altro, al riconoscimento di attenuanti e alla valutazione della recidiva devono essere dedotte con motivi specifici e critici; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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