Sentenza n. 139/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la trasformazione di una legnaia in locale sauna, con chiusura delle superfici del manufatto e ulteriori opere progettuali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale deducendo: violazione della disciplina provinciale e del regolamento edilizio per la mancata acquisizione del parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio; violazione delle garanzie partecipative per omessa considerazione del progetto e della documentazione depositati dopo il preavviso di rigetto; erronea qualificazione dell'intervento come produttivo di nuova volumetria urbanistica, sostenendo che la superficie aperta residua superasse il 25% delle superfici rilevanti secondo la circolare provinciale n. 4/2021; erronea qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, trattandosi di riqualificazione funzionale di un manufatto accessorio esistente; irrilevanza dei rilievi relativi al collegamento con l'edificio principale e all'art. 17, comma 5, della l.p. n. 9/2018, poiché il progetto originario sarebbe stato abbandonato; illegittimità del richiamo al parere negativo dell'Ufficio provinciale per i beni architettonici e artistici, in quanto le modifiche avrebbero riguardato soltanto il manufatto accessorio non vincolato; inidoneità delle carenze relative alla rappresentazione dello stato di fatto e alla documentazione digitale a giustificare il diniego.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. Il primo motivo è stato respinto perché il diniego non ha formalmente riqualificato l'intervento come nuova costruzione o ampliamento, ma ha accertato la formazione di volumetria urbanisticamente rilevante; tale accertamento oggettivo non richiedeva il parere della Commissione invocato dai ricorrenti. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento finale richiamava espressamente il progetto del 21 novembre 2025 e ne valutava l'insufficienza. La riproposizione dei motivi ostativi non dimostra l'omessa considerazione delle osservazioni: l'amministrazione può confermare le ragioni già comunicate e precisare o integrare la motivazione in risposta al contraddittorio, senza introdurre motivi nuovi e distinti. Il motivo centrale sulla volumetria è stato respinto perché le censure non coglievano la reale ratio del diniego. Il Comune non aveva contestato soltanto il risultato del calcolo, ma il parametro utilizzato dai ricorrenti: la percentuale di chiusura doveva essere verificata considerando l'intero sviluppo delle superfici verticali di tutte le facciate del manufatto, secondo il principio del vuoto per pieno. I ricorrenti non hanno dimostrato né che la superficie di 21,46 mq rappresentasse l'intero sviluppo delle superfici verticali né l'erroneità del criterio comunale. Le contestazioni sull'art. 17, comma 5, della l.p. n. 9/2018 e sulla cubatura dell'edificio principale sono state ritenute riferibili al progetto originario, che non risultava formalmente ritirato, e non al solo progetto ridotto. Le ulteriori censure sul parere negativo dell'Ufficio provinciale e sulle carenze documentali non sono state esaminate perché il diniego era comunque sorretto da autonome ragioni sufficienti, essendo sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma in presenza di un provvedimento plurimotivato.
Norme richiamate
artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004
Il fabbricato principale era sottoposto a vincolo culturale in forza di tali disposizioni.
art. 17, comma 5, l.p. n. 9/2018
La disposizione era stata invocata nel progetto originario per ottenere l'ampliamento della costruzione accessoria mediante collegamento con l'edificio principale; il giudice ha rilevato che le relative contestazioni riguardavano il progetto originario non ritirato.
art. 76 l.p. n. 9/2018
Invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità del parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio; la censura è stata respinta perché il diniego non riqualificava l'intervento come nuova costruzione o ampliamento.
art. 4 regolamento edilizio comunale
Invocato congiuntamente all'art. 76 l.p. n. 9/2018 per la pretesa necessità del parere della Commissione comunale; il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 11-bis l.p. n. 17/1993
La disciplina provinciale del preavviso di rigetto consente all'amministrazione di confermare i motivi ostativi già comunicati o di precisare e integrare la motivazione sulla base degli elementi emersi nel contraddittorio, senza violare la partecipazione procedimentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La fase partecipativa non impedisce all'amministrazione di confermare i motivi ostativi già comunicati e di integrarli o precisarli in relazione alle osservazioni presentate, purché non vengano introdotti motivi nuovi e autonomi.
art. 2, lett. g), D.P.P. n. 24/2020
La nozione provinciale di volumetria recepisce il principio del vuoto per pieno, considerando il volume compreso nella dimensione esterna dell'edificio senza esclusione di alcuno spazio.
circolare provinciale n. 4/2021
Atto di natura meramente interpretativa e non vincolante, secondo cui la chiusura di superfici verticali determina volumetria quando la superficie chiusa o richiudibile supera il 75% della superficie esterna verticale; la verifica deve riferirsi all'intero sviluppo delle superfici verticali del manufatto.
Massime di principio
- Quando il diniego edilizio accerta la formazione di volumetria urbanisticamente rilevante come presupposto oggettivo di compatibilità con gli indici urbanistici, senza qualificare formalmente l'intervento come nuova costruzione o ampliamento, non è automaticamente necessario il parere previsto per tali specifiche tipologie d'intervento.
- In sede di procedimento avviato con preavviso di rigetto, l'amministrazione può confermare le ragioni ostative già comunicate e precisare o integrare la motivazione alla luce delle osservazioni e della documentazione prodotte, purché non introduca motivi nuovi e autonomi e dia conto del loro esame.
- Ai fini della verifica della formazione di volumetria secondo il criterio del vuoto per pieno, la percentuale di chiusura delle superfici verticali deve essere rapportata, ove previsto dalla disciplina applicabile, all'intero sviluppo delle superfici verticali di tutte le facciate del manufatto, non soltanto a quella interessata dall'intervento o a una parte delle facciate.
- La parte che contesta il diniego edilizio deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi dell'atto e dimostrare l'erroneità del parametro tecnico-urbanistico utilizzato dall'amministrazione; la mera produzione di calcoli fondati su un diverso parametro non è sufficiente.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome, la legittimità di una sola ragione capace di sostenere integralmente l'atto è sufficiente a giustificarne la conferma, rendendo non necessario l'esame delle ulteriori censure.
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