Sentenza n. 4533/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto-OMISSIS-2023 R.S. emesso da Questi in data 05.04.2024, notificatogli in data 10.04.2024, per il tramite del Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca con cui gli è stata rigettata l’istanza di rilascio di porto di fucile ad uso sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del porto di fucile per tiro a volo, adottato per ritenuta inaffidabilità del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del porto di fucile per uso sportivo, contestando la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e deducendo eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, sviamento e carenza di motivazione. L'amministrazione aveva fondato il giudizio di inaffidabilità sulla pendenza di un procedimento penale per una vicenda di falsità e frode assicurativa, poi definito con archiviazione per prescrizione e per insufficienza degli elementi per sostenere l'accusa, nonché sui numerosi rapporti di frequentazione con soggetti gravati da precedenti per reati anche gravi. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza di condanne penali e di precedenti in materia di armi, la necessità di una valutazione individualizzata della personalità, la risalenza dei controlli e la riconducibilità delle frequentazioni alla propria attività di consulente assicurativo, senza consapevolezza dei precedenti dei clienti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi costituisce una deroga eccezionale al generale divieto di portare e detenere armi e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell'affidabilità del richiedente. Tale valutazione può fondarsi anche su condotte e circostanze prive di una condanna penale definitiva o di autonoma rilevanza penale, purché idonee a giustificare, senza manifesta irragionevolezza, una prognosi negativa sull'uso corretto dell'arma. L'archiviazione del procedimento penale non impediva all'amministrazione di esaminare autonomamente i fatti ai fini amministrativi, poiché diversi sono i presupposti della responsabilità penale e della valutazione amministrativa di affidabilità. Il numero, la reiterazione e la gravità dei controlli relativi alle frequentazioni con soggetti pregiudicati sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il diniego; la spiegazione professionale dei contatti non è stata ritenuta idonea a superare tali elementi, anche in considerazione del procedimento penale connesso all'attività lavorativa del ricorrente. Il provvedimento è stato qualificato come cautelativo e non sanzionatorio, diretto alla tutela della sicurezza pubblica. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone prevale sull'interesse privato, meramente ricreativo, all'uso sportivo dell'arma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Consente di fondare il diniego del titolo di polizia sulla valutazione discrezionale di inaffidabilità del richiedente, anche in assenza di una condanna penale, quando fatti e circostanze rendano non sufficientemente garantito il corretto uso dell'arma.
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Disciplinano i requisiti e le condizioni ostative per il rilascio dei titoli di polizia; la loro applicazione non esclude una valutazione prognostica autonoma dell'affidabilità del richiedente.
art. 699 c.p.
È richiamato quale fondamento del generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale la licenza costituisce una deroga eccezionale.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato quale ulteriore base del generale divieto di portare e detenere armi.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento ha preceduto il diniego; l'amministrazione ha esaminato le deduzioni presentate dall'interessato.
art. 642 c.p.
La contestazione di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, pur non essendo sfociata in condanna, è stata ritenuta elemento valutabile autonomamente ai fini della prognosi amministrativa di affidabilità.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d'armi costituisce una deroga eccezionale al generale divieto di portare e detenere armi; pertanto, il richiedente non vanta un diritto soggettivo al rilascio, ma deve dimostrare una piena affidabilità nell'uso dell'arma.
- L'autorità di pubblica sicurezza può negare il porto d'armi sulla base di una valutazione prognostica ampia e discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria significativa.
- L'archiviazione di un procedimento penale non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente i fatti e i comportamenti emersi, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità per il rilascio di un titolo di polizia risponde a presupposti e finalità preventive diversi da quelli della responsabilità penale.
- Le frequentazioni numerose, reiterate e riferite a soggetti gravati da precedenti per reati di particolare gravità possono costituire autonomo elemento ostativo al rilascio del porto d'armi, anche se non riguardano direttamente l'uso delle armi.
- La riconducibilità delle frequentazioni a rapporti professionali non esclude automaticamente il rilievo ostativo di tali rapporti quando la loro frequenza e gravità, valutate insieme agli altri elementi disponibili, sostengano una prognosi negativa di affidabilità.
- Il diniego del porto d'armi ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria; nella comparazione tra l'interesse individuale all'uso sportivo dell'arma e la sicurezza pubblica, prevale quest'ultima, soprattutto quando l'interesse privato non corrisponde a una necessità dimostrata.
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