Cassazione Civile, Ordinanza n. 18173/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con revisione parziale della categoria e della classe di un immobile sito in Roma, originariamente censito in categoria A/2 classe 3 con rendita euro 2.672,66 e poi riclassato in categoria A/1 classe 3 con rendita euro 4.555,15. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non congruo il classamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969 e del D.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che la CTR aveva confuso i parametri delle abitazioni di lusso con quelli della categoria catastale A/1 e che, ai fini fiscali, il criterio rilevante era la classificazione catastale; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse omesso di considerare che la contribuente non aveva fornito prove idonee per sottrarre l’immobile alla revisione della categoria e della classe.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva valutato la congruità del classamento A/1 facendo riferimento ai requisiti delle abitazioni di lusso previsti dal D.M. 2 agosto 1969, e ha respinto il secondo motivo, osservando che la censura sull’art. 2697 c.c. non riguardava una vera inversione dell’onere della prova ma, al più, una contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro processuale invocato per denunciare errores in iudicando di diritto
D.M. 2 agosto 1969
contiene i parametri delle abitazioni di lusso, distinti dal classamento catastale; non coincide con i requisiti della categoria A/1
D.P.R. n. 1142/1949
richiamato quale disciplina del classamento catastale e delle categorie/classi immobiliari
d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. e), convertito in l. n. 133 del 1994
la congiunzione disgiuntiva della norma mostra che le caratteristiche delle unità A/1 e A/8 e le caratteristiche di lusso del D.M. 2 agosto 1969 sono requisiti distinti e non coincidenti
art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate
art. 86 c.p.c.
consente la difesa personale della contribuente nel giudizio
Massime di principio
- La qualificazione catastale di un immobile e la nozione fiscale di abitazione di lusso perseguono finalità diverse e si fondano su criteri non necessariamente coincidenti.
- Per verificare la correttezza del classamento in categoria A/1 occorre avere riguardo alle caratteristiche proprie della categoria catastale, non ai soli parametri del D.M. 2 agosto 1969 sulle abitazioni di lusso.
- La previsione normativa che menzioni separatamente le unità immobiliari A/1 e A/8 e le abitazioni di lusso conferma che i due insiemi di requisiti non sono sovrapponibili.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice ripartisca erroneamente l’onere della prova; se la doglianza investe la valutazione delle prove, la censura non attiene all’onere probatorio ma all’apprezzamento del materiale istruttorio.
- In tema di classamento catastale, il giudice di merito deve confrontare il provvedimento impugnato con i parametri normativi propri della categoria attribuita, non con criteri estranei o diversi dalla disciplina catastale.
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