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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5171/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa statuizione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. I fatti: Capiluppi, nella sua qualità di legale rappresentante della Capiluppi Enzo S.r.l. (fallita), omise di versare le ritenute alla fonte relative ad emolumenti 2015 per complessivi €161.806,30; il GIP, con sentenza ex art. 444 c.p.p., applicò la pena pattuita (2 mesi di reclusione, convertiti in €4.500 di multa, con sospensione condizionale) ma non pronunciò la confisca del profitto del reato. Il Procuratore generale ha dedotto che la società ha conseguito un profitto pari alle somme non versate e che le imposte non risultano pagate, salvo "minimi e tardivi versamenti", contestando l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis.

La decisione

Il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza sull'omessa statuizione della confisca obbligatoria e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca. Ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, in diversa persona fisica, per valutare e determinare la natura della confisca da disporre (diretta o per equivalente) e l'entità del profitto da confiscare. Rimangono ferme e irrevocabili le statuizioni relative alla pena concordata con le parti (la conversione e la sospensione condizionale).

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Individua il reato contestato (omesso versamento di ritenute alla fonte). La sentenza di primo grado ha condannato il ricorrente per tale violazione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente; è una misura obbligatoria quando ricorrono i presupposti e deve essere disposta anche in caso di patteggiamento; la sua omissione è conforme a illegittimità che può essere rimossa in sede di cassazione su ricorso del Pubblico Ministero.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il rito del patteggiamento; la pronuncia di condanna in tale rito, pur essendo vincolata all'accordo, non esclude l'obbligo per il giudice di applicare misure di legge obbligatorie come la confisca prevista dall'art. 12-bis.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti del gravame sulla sentenza di patteggiamento; la Corte ha ricordato che, se l'omissione riguarda una misura obbligatoria come la confisca ex art. 12-bis, il PM può ricorrere per cassazione in base alla disciplina generale (art. 606).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma generale che consente il ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per ritenere ammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che ha omesso una confisca obbligatoria.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Il divieto di impugnazione previsto per le parti limita il controllo sulle pene accessorie e sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca; la Corte evidenzia che tale divieto non si oppone al ricorso del PM sull'omessa confisca obbligatoria.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin) e Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 (Scarpulla)

    Precedenti richiamati per affermare che l'omissione di una confisca obbligatoria in una sentenza di patteggiamento è impugnabile dal Pubblico Ministero in cassazione e che la confisca ex art. 12-bis è sottratta alla disponibilità delle parti.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto a disporre le misure obbligatorie previste dalla legge (es. confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000); l'omissione di tali misure può essere impugnata dal Pubblico Ministero in Cassazione.
  • La confisca del prezzo o del profitto del reato può essere disposta anche per equivalente e non richiede necessariamente un precedente sequestro: il giudice deve valutare natura e ammontare del profitto e adottare la misura corrispondente.
  • L'annullamento per omessa statuizione sulla confisca in un patteggiamento è limitato alla parte relativa alla confisca: le determinazioni sulla pena concordata restano definitive e non possono essere rimesse in discussione.
  • Per difendersi efficacemente dalla richiesta di confisca, l'imputato/dei difensori dovrebbero produrre documentazione comprovante pagamenti, compensazioni o l'assenza di un profitto tassabile; dalla parte del PM è necessario documentare l'esistenza e l'entità del profitto derivante dall'illecito.
  • In caso di annullamento limitato la causa viene rinviata a diverso giudice per nuove valutazioni di merito esclusivamente sulla confisca (natura e misura), evitando la rinnovazione delle questioni già definite e irrevocabili relative alla pena.

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