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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50109/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) presunta carenza di motivazione e illogicità nella valutazione probatoria, in particolare la mancata considerazione della doglianza difensiva sull'attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dagli agenti e sulla qualificazione "compatibile" del contenuto del sacco sequestrato; (2) vizio nella valutazione e motivazione dell'aggravante della recidiva e nella corretta applicazione dell'art. 99 c.p.; (3) violazione degli artt. 29 e 32 c.p. e dell'art. 625 c.p. con riguardo all'irrogazione e mantenimento delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale) e alla quantificazione della pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (motivazione dei giudici di merito ritenuta congrua: individuazione fotografica corroborata da altri indizi gravi, precisi e concordanti) e ha respinto il secondo motivo (la valutazione sulla recidiva è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità). Ha invece accolto il terzo motivo: avendo la Corte d'appello escluso l'aggravante dell'art. 61 n.5 c.p., la pena è stata rideterminata a 3 anni e 4 mesi di reclusione e la multa è stata quantificata correttamente in euro 1.544,90 (invece di euro 1.650,00). Inoltre la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte impugnata relativa alle pene accessorie (eliminando l'interdizione perpetua e l'interdizione legale) e ha applicato direttamente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, procedendo alla rideterminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone nel reato

    norma richiamata per la pluralità di imputati e la responsabilità concorrente nell'illecito commesso

  • art. 624 c.p.

    norma di riferimento per il reato base contestato; utilizzata nella ricostruzione del fatto

  • art. 625 c.p.

    individua la misura edittale di riferimento per la determinazione della pena principale e della multa

  • art. 61 n. 5 c.p.

    circostanza aggravante (recidiva)

    circostanza che la Corte d'appello ha originariamente ritenuto non sussistente; la sua esclusione ha inciso sulla misura della pena e sulle conseguenti pene accessorie

  • art. 99 c.p.

    aumento della pena pecuniaria

    applicato per determinare l'entità della multa sulla misura minima edittale, con il conseguente calcolo che ha portato a euro 1.544,90

  • art. 32 c.p.

    interdizione legale (comma 3)

    presuppone l'applicazione di pena detentiva non inferiore ai cinque anni; essendo la pena rideterminata sotto tale soglia, l'interdizione legale non poteva essere mantenuta

  • art. 29 c.p.

    interdizione dai pubblici uffici (comma 1)

    per pene detentive superiori ai tre anni impone l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; la Corte ha applicato questa misura accessoria

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    criteri di valutazione della prova

    richiamato implicitamente per affermare la liceità e la valutabilità dell'individuazione fotografica come prova atipica se corroborata da altri elementi

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    potere della Corte di Cassazione di rideterminare la pena

    consente alla Cassazione di provvedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede di annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica o operatoria da parte di agenti è una "prova atipica" ammissibile se il giudice la valuta insieme ad altri indizi che la corroborino: per essere decisiva deve rientrare in un quadro di elementi "gravi, precisi e concordanti".
  • La contestazione dell'attendibilità di un riconoscimento deve essere specificamente esaminata dai giudici: tuttavia, se la valutazione di merito mostra una congrua concatenazione probatoria (filmati, ritrovamento della refurtiva, perquisizioni immediate), la censura in Cassazione rischia l'inammissibilità per aspecificità.
  • Il riconoscimento della recidiva può fondarsi su precedenti condanne pertinenti; la Corte di legittimità ammette la valutazione della maggiore pericolosità in base al complesso dei precedenti, salvo che la difesa dimostri l'irragionevolezza o la mancanza di un effettivo incremento di pericolosità.
  • Le pene accessorie dipendono dalla misura della pena detentiva: l'interdizione legale richiede pena non inferiore a 5 anni; l'interdizione dai pubblici uffici è prevista per pene superiori a 3 anni e di norma ha durata quinquennale. Se la pena principale viene ridotta sotto certe soglie, le pene accessorie devono essere riconsiderate.
  • La determinazione della multa deve rispettare i criteri dell'art. 99 c.p.; l'errata quantificazione può essere sanata dalla Cassazione che, quando necessario e possibile, può rideterminare l'importo (art. 620 c.p.p.).
  • Se si impugna una sentenza di merito, è fondamentale indicare con precisione quali passaggi motivazionali si ritengono carenti e come la valutazione delle prove sia illogica o contraddittoria, altrimenti il motivo può essere dichiarato aspecifico o inammissibile.

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