Cassazione Penale, Sentenza n. 30218/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, riformando parzialmente il giudizio di primo grado, aveva condannato Sarica per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) rideterminando la pena in anni 7 di reclusione. I motivi di impugnazione elevati dai difensori (avv. Antonino Curatola e avv. Attilio Parrelli) contestavano: (1) l'erronea applicazione dell'art. 416-bis per insufficienza di elementi circa l'"organicità" e il contributo stabile del Sarica al sodalizio; (2) la manifesta illogicità e carenza della motivazione, in particolare l'interpretazione delle intercettazioni (riferimenti ad avanzamento di "dote" e a riti) e il valore probatorio delle dichiarazioni auto/etero-accusatorie; (3) travisamento delle prove e mancata distinzione rispetto a pregresse condanne per associazione diversa (traffico di stupefacenti); (4) omissione della declaratoria di prescrizione, ossia che l'azione partecipativa si sarebbe interrotta nel 2003/2006 con conseguente estinzione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sostanziali sulla applicazione dell'art. 416-bis, ritenendo che i giudici di merito avevano correttamente valutato come "indizi gravi e precisi" le intercettazioni relative all'aspirazione di Sarica ad un avanzamento di grado ("dote"), la sua accesa rivalità con altri affiliati e, soprattutto, il suo ruolo di collegamento tra il capo Maesano Santo (detenuto all'estero) e i latitanti Pangallo e Verno, attività funzionale al mantenimento dell'operatività del sodalizio. Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi che chiamavano in causa presunta illogicità interpretativa delle intercettazioni (questione di fatto riservata al merito) e la prescrizione: i giudici hanno motivatamente ritenuto la permanenza del vincolo associativo fino almeno al 2007 e hanno ricordato che, ai fini della prescrizione, i termini sono raddoppiati per i reati di cui all'art. 416-bis (art. 157 c.p.), per cui il reato non era estinto. Conseguentemente la sentenza di condanna e la pena confermate in appello sono state ritenute legittime.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso inteso come partecipazione caratterizzata da stabile e organica inserzione nella struttura organizzativa; la condotta va provata con indizi gravi, precisi e concordanti e può emergere da comportamenti che attestino ruolo dinamico e funzionale nell'associazione (affiliazione, riti, investiture, contributi all'operatività).
art. 157 cod. pen.
Applicata per spiegare che i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui all'art. 416-bis (comma 6), con conseguente allungamento del termine prescrizionale rispetto ai reati comuni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme richiamate come base formale dei motivi di cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione/manifesta illogicità).
art. 160 cod. pen.
Richiamato nel passaggio che riguarda la decorrenza e l'eventuale interruzione della prescrizione (termine ventennale per il reato, con riavvio in caso di interruzione).
art. 51 commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione in relazione al raddoppio dei termini prescrizionali per specifiche fattispecie di reato, in quanto collegati alla disciplina delle aggravanti e delle misure cautelari (citazione tecnica nella motivazione).
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, sent. n. 33748/2005; Sez. U, sent. n. 36958/2021)
Richiamata come principio di diritto: la partecipazione mafiosa si valuta con riferimento a indicatori fattuali e massime d'esperienza; l'affiliazione rituale e il percorso/criminalità provata possono costituire indizi gravi se inseriti in un contesto che ne dimostri serietà ed effettività.
Massime di principio
- In materia di intercettazioni, l'interpretazione del contenuto è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo i casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Per la configurabilità dell'art. 416-bis non è sufficiente un'azione episodica o meramente formale (ad es. semplice trasmissione di messaggi); è necessario dimostrare un'inserzione stabile e organica nel sodalizio mediante indizi gravi, precisi e concordanti che attestino un ruolo dinamico e funzionale.
- Comportamenti quali l'aspirazione a un "avanzamento" gerarchico, la gestione di rapporti e contatti tra vertici, la mediazione tra capo detenuto/latitanti e la partecipazione a decisioni organizzative sono elementi che, contestualizzati, possono manifestare l'organicità e la partecipazione al sodalizio.
- La detenzione non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: il permanere di contatti o la prevedibilità della detenzione nel contesto del gruppo possono portare a ritenere la continuità dell'appartenenza.
- Sulle questioni di prescrizione per reati di stampo mafioso occorre considerare specifiche norme che raddoppiano i termini (art. 157 c.p. comma 6); pertanto la valutazione della estinzione per prescrizione richiede attenta verifica del termine applicabile e delle eventuali cause di interruzione.
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