Cassazione Penale, Sentenza n. 34546/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso nell'omicidio di Vincenzo Feola, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione resa e il ravvedimento sotteso; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione, nella massima estensione, della diminuzione di pena prevista per l'attenuante speciale ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., con la conseguente asserita sproporzione della pena inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso su entrambi i motivi, giudicandoli di puro merito e meramente ricognitivi di censures già valutate e respinte in sede di merito. Il Collegio ha ritenuto legittime e adeguatamente motivate le valutazioni del giudice di merito: ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche a favore del collaboratore di giustizia sono necessari elementi positivi ulteriori rispetto alla sola collaborazione, non riscontrati nel caso; inoltre la graduazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di cognizione e non appare arbitraria. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
La norma sull'attenuante speciale riconosce una diminuzione di pena per la collaborazione; la Corte ha ritenuto che tale attenuante sia stata adeguatamente valutata dal giudice di merito ma non giustifichi automaticamente il riconoscimento anche delle attenuanti generiche senza ulteriori elementi positivi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Predisposizione del rito a trattazione scritta per il giudizio di legittimità; il processo di cassazione si è svolto con tale modalità.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Riferimento al principio che consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale o manifestamente infondata.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi aggiuntivi rispetto alla sola collaborazione, che vadano oltre la premialità sanzionatoria già prevista.
- Le questioni di valutazione del merito (accertamento dei fatti, apprezzamento della collaborazione e graduazione della pena) sono in genere inammissibili in Cassazione se si limitano a contrapporre una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Il giudice di cognizione dispone di ampia discrezionalità nella graduazione della pena in presenza di circostanze attenuanti; tale autonomia è sindacabile in Cassazione solo se emerge arbitrio o illogicità manifesta.
- Chi impugna in Cassazione deve focalizzarsi su profili di diritto o vizi formali/di motivazione non meramente ricognitivi: un ricorso che ripropone solo censures di fatto rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- Per ottenere la massima estensione delle riduzioni previste dall'art. 416-bis.1 è opportuno documentare in modo specifico e circostanziato l'eccezionale rilevanza e utilità della collaborazione, non limitandosi a enunciare la qualità della stessa.
Testo integrale
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